IL PRINCIPIO DI POSTALIZZAZIONE E LA PRESCRIZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA (di Giuseppe Di Nardo)
Con quattordici Ordinanze, e precisamente quelle recanti i numeri 6435/19 e 6436/19 nonché quelle recanti i numeri dal 6779/19 al 6790/19, depositate il 6 marzo 2019, la Corte di Cassazione (composizione del collegio e relatore identici) accoglieva altrettanti ricorsi proposti dalla Regione Molise avverso 14 sentenze della Commissione Tributaria Regionale del Molise con le quali erano state confermate le sentenze della Commissione Tributaria di Campobasso che aveva accolto, per intervenuta prescrizione, i ricorsi proposti dai contribuenti avverso n.14 avvisi di accertamento per omesso pagamento della tassa automobilistica.
Nella parte narrativa delle Ordinanze veniva dato atto che nelle sentenze della CTR si era “fatta questione se il termine di tre anni previsto dal DL n.953 del 1982, art.5, convertito nella L. n.53 del 1983, fosse un termine di prescrizione del tributo ovvero di decadenza dall’azione impositiva”.
Veniva altresì precisato che la ricorrente Regione aveva dedotto il vizio di violazione di legge (e precisamente degli artt.5 DL 953/82, 149/3 c.p.c., 43 e 60 DPR 600/73, 14 L.890/82, 16 Dlgs 546/92) in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c. assumendo che i giudici di appello avevano erroneamente ritenuto tardivo l’invio degli avvisi di accertamento spediti entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all’omesso pagamento del tributo ma ricevuti dai contribuenti dopo tale data.
Nella parte motiva delle Ordinanze il giudicante si limitava unicamente a ricordare che “Secondo un orientamento consolidato…di questa Corte di legittimità (Cass. n. 22320/14, Ord: 11457/12, 15298/08 ed altre)…per il principio della c.d. postalizzazione gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono – per il notificante – al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e – per il destinatario – al momento della ricezione…principio che trova applicazione non solo agli atti processuali…ma anche agli atti di imposizione tributaria….Con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell’atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza(rilievo in grassetto dello scrivente!) a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza…”.
Venivano pertanto censurate le decisioni dei giudici di appello che non si erano adeguate all’indicato principio pur avendo accertato che gli impugnati avvisi di accertamento erano stati spediti, a mezzo del servizio postale, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui i contribuenti avrebbero dovuto pagare il tributo.
La decisione del giudice di legittimità è da ritenere palesemente in contrasto con la legge innanzitutto perchè lo stesso, pur avendo rilevato che la questione controversa tra le parti circa la natura prescrizionale o decadenziale del termine per richiedere il tributo de quo era stata risolta dal giudice di appello ritenendo trattarsi di prescrizione, ometteva del tutto di motivare su detta questione, gravemente violando l’art.111 della Costituzione.
Ma l’illegittimità della detta decisione risulta ancora più evidente ove si consideri che il giudicante, presupponendo evidentemente che il giudice di merito aveva palesemente errato nel ritenere applicabile la prescrizione (tanto da considerare addirittura superfluo contrastarne la motivazione) e ritenendo pertanto pacificamente applicabile la decadenza, si limitava a censurare le sentenze impugnate con la mera enunciazione del c.d. principio di postalizzazione (pacifico nella giurisprudenza di legittimità), indicando sul punto alcune sentenze ed ordinanze (Cass.8867/16, 22320/14; ord. 11457/12, 15298/08) e testualmente evidenziando che “…deve considerarsi tempestiva la spedizione effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull’ufficio a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza”.
Invero è certamente legittimo il c.d. principio di postalizzazione, in base al quale in caso di affidamento a terzi della notificazione di atti, processuali o anche di diritto sostanziale tributario (ex art.60 DPR 600/73), si verifica la scissione dei termini della notificazione che decorrono per il mittente dalla data della consegna dell’atto all’organo notificante (ovvero dalla spedizione in caso di notifica con la posta) e per il destinatario dalla conoscenza o conoscibilità dell’atto (consegnatogli o comunque resogli disponibile dall’organo notificatore), ma trattasi di principio applicabile alla decadenza, come del resto espressamente riconosciuto dallo stesso giudice di legittimità nelle Ordinanze in commento, e non di certo alla prescrizione, per la quale la scissione soggettiva predetta è impedita dall’esistenza di una norma specifica, ovvero l’art.1334 c.c. che esclude tassativamente che gli atti sostanziali unilaterali possano produrre effetti prima che siano giunti a conoscenza del destinatario, e tali sono di certo gli avvisi di accertamento con cui si richiede il pagamento di un tributo, atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale e, in quanto tali, necessariamente recettizi.
E’ opportuno ricordare che il principio della scissione soggettiva degli effetti delle notificazioni (c.d. principio della postalizzazione) fu introdotto nell’ordinamento giuridico italiano per effetto della sentenza n.477/2002 della Corte Costituzionale che, investita del lamentato contrasto con il diritto di difesa per l’impugnazione (di cui all’art.24 Cost.) degli artt. 149 c.p.c. e 4, comma 3, L.891/82 nella parte in cui le dette disposizioni facevano decorrere gli effetti della notificazione a mezzo posta dalla data di consegna al destinatario anche per il mittente (oltre che per destinatario), comportando in tal modo la decadenza dall’impugnazione nei confronti di chi, pur avendo proposto l’impugnazione nei termini, era costretto a subire le conseguenze di un ritardo imputabile unicamente all’agente notificatore, dichiarò “palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere…dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al notificante ma a soggetti diversi…del tutto estranei alla sfera di disponibilità del primo”.
Per effetto della sentenza della Consulta, che aveva riferimento unicamente alla decadenza per il compimento di atti processuali, con la legge n.263/2005 fu aggiunto un terzo comma all’art. 149 c.p.c. che prevede, per le comunicazioni o notificazioni degli atti processuali a mezzo del servizio postale, la diversa decorrenza degli effetti della notificazione per il mittente (dalla consegna) e per il destinatario (dalla ricezione) impedendo così per il mittente la decadenza dal termine verificatasi per il ritardo imputabile all’organo notificatore.
Il predetto principio, sempre relativo alla decadenza riferita agli atti processuali, risulta recepito anche nel processo tributario (art.16, comma 5, Dlgs 546/92).
Per quanto concerne gli atti tributari sostanziali il c.d. principio della postalizzazione, finalizzato alla tutela del diritto di difesa dall’effetto pregiudizievole della decadenza per il soggetto che si avvalga dell’opera di terzi per la notificazione, fu recepito mediante l’aggiunta di un comma (il sesto introdotto dalla lettera f, comma 27 dell’art.37, del DL 223/2006 – c.d. Decreto Bersani- conv. in L. 248/2006) all’art.60 del DPR che, con riferimento al precedente art.43, dispone in ordine alla decadenza per l’accertamento delle imposte dirette, ma che è valido anche per l’IVA (per effetto del rinvio di cui all’art. 56 DPR 633/72), e nel quale testualmente si legge che “Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”.Il successivo comma 7 dell’art.60 cit. (aggiunto dall’art.7 quater, comma 6, del DL 193/2016, conv. dalla L. 225/2016) detta disposizioni per la notifica a mezzo PEC.
Come risulta evidente la Consulta emise la declaratoria di incostituzionalità solo per la decadenza dal compimento di atti processuali e non per la prescrizione che è istituto del tutto differente.
Tanto premesso va innanzitutto rilevato che, come è ben noto, la prescrizione (prevista per tutti i diritti escluso quello di proprietà) comporta l’estinzione del diritto per l’omesso esercizio dello stesso da parte del titolare per il tempo previsto dalla legge (specificamente per il singolo diritto o, in difetto, dagli artt.2946 e segg. c.c.), mentre la decadenza costituisce una sanzione per l’omesso adempimento di un onere (imposto dalla legge: decadenza legale, oppure concordato dalle parti: decadenza convenzionale) per acquisire il potere di esercitare il diritto.
Orbene che il principio di postalizzazione sia applicabile unicamente alla decadenza e non alla prescrizione risulta non solo dalla stessa sentenza della Consulta (“evitare che un effetto di decadenza”) ma dalla concorde giurisprudenza del Giudice di legittimità successiva alla detta sentenza.
Invero in un primo momento la Cassazione ritenne riferibile il principio unicamente alla decadenza per gli atti processuali affermando chela Consulta aveva enunciato il detto principio per violazione del diritto alla difesa in giudizio e precisando che “Questa esigenza non sussiste quando quello trasmesso a mezzo del servizio postale sia un atto stragiudiziale”(Cass. 17644/08), escludendo pertanto dall’applicabilità del principio la decadenza in relazione agli atti sostanziali.
Successivamente, con la sentenza della Cassazione n.8830/2010, il principio fu esteso anche alla decadenza prevista per gli atti sostanziali. Si era verificato il caso di una impugnazione di licenziamento che, ai sensi dell’art.6 L.604/66, può essere effettuata anche con raccomandata a mezzo del servizio postale purchè inviata a pena di decadenza nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del licenziamento. La comunicazione era stata spedita nel termine prescritto ma era stata ricevuta dal datore di lavoro a termine scaduto. La Corte ritenne tempestiva la comunicazione osservando che “… – in base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte Costituzionale – l’effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell’attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio – idoneo a garantire un adeguato affidamento – sottratto alla sua ingerenza….”.
Nella successiva giurisprudenza di legittimità è stato comunque sempre affermato che il principio della scissione soggettiva della notificazione “…non si estende all’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione” poiché affinchè l’atto, giudiziale o stragiudiziale che sia, produca qualche effetto, incluso l’effetto interruttivo del termine, “…è necessario che giunga a conoscenza (legale non necessariamente effettiva) del destinatario”e questo perchè l’atto interruttivo della prescrizione è atto recettizio (Cass. 14301/09, 13588/09, 26804/13, 315/14 e 316/14).
E’ opportuno comunque ricordare che, con la memorabile sentenza delle S.U. n.24822/2015, fu riaffermata l’esclusione della scissione soggettiva della notificazione ai fini della prescrizione con riferimento a tutti gli atti, sia processuali che extraprocessuali (ovvero sostanziali), unilaterali recettizi, perchè impedita dall’art.1334 c.c. precisandosi che essa scissione è applicabile alla prescrizione nell’unico caso che il diritto non possa essere fatto valere se non a mezzo di un atto processuale, come l’atto di citazione per l’azione revocatoria, atto che in tal caso ha effetti sostanziali.
Orbene non è certo possibile ritenere, come sembra abbia ritenuto il giudice di legittimità nelle Ordinanze in commento, che per il tributo relativo al possesso di autoveicoli sia previsto un termine di decadenza: a tanto osta il testuale disposto dell’art.5 DL n.953/82 secondo il quale “L’azione dell’amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione di veicoli ed autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità…si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Al termine si prescriveadoperato dal legislatore nell’art.5 cit. non può in alcun modo essere dato significato diverso da quello che esso esprime, ovvero che il diritto di credito tributario per la c.d. tassa automobilistica si estingue per prescrizione
Una eventuale interpretazione che volesse attribuire al termine si prescriveil significato che l’ente impositore deve ritenersi decaduto dalla possibilità di esercitare il diritto di riscuotere il tributo dovrebbe essere considerata palesemente illegittima per contrasto con il criterio dettato dall’art.12 delle disposizioni sulla legge in generale (nel codice civile), secondo il quale “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Inoltre non potrebbe nemmeno trovare giustificazione l’indicazione, nella cit. disposizione di cui all’art.5, del termine finale con l’espressione “decorso del terzo anno successivo”, tipica della prescrizione, poichè per indicare il termine finale relativo alla decadenza è sempre adoperata la dicitura “ 31 dicembre del…..anno successivo a quello….”.
Del resto sulla natura prescrizionale e non certo decadenziale del termine previsto dall’art.5 cit. per la riscossione della tassa automobilistica è concorde la più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 593/17, 20503/17, 20425/17, 20883/17, 13819/18, 13857/18, 25420/18 e 2014/19).
Lo scrivente non ignora che in precedenti sentenze il giudice di legittimità aveva affermato l’applicabilità del principio della postalizzazione anche alla prescrizione della c.d. tassa automobilistica, ma non può non rilevare che si tratta di decisioni palesemente illegittime oltretutto confortate con il riferimento a precedenti sentenze della Cassazione che si erano pronunciate in controversie aventi ad oggetto la decadenza e non la prescrizione, decadenza comunque relativa a tributi diversi dalla tassa automobilistica.
Invero nella sentenza n. 26053/11 il riferimento era fatto ad una precedente sentenza (n.15298/08) concernente la decadenza per l’accertamento del tributo ICI; nella sentenza n.19441/15 il riferimento era ad una precedente sentenza (n.22320/14) relativa al termine di decadenza per il tributo ICI; nella sentenza n.8867/16 il riferimento era del pari alle già indicate sentenze (nn.15298/08 e 22320/14) entrambe, come già rilevato, relative alla decadenza per il tributo ICI.
Non può pertanto essere posto in dubbio che per l’accertamento della c.d. tassa automobilistica la legge prevede unicamente il termine di prescrizione, termine che inizia a decorrere dal 01 gennaio dell’anno successivo a quello previsto per il pagamento e si esaurisce il 31 dicembre del successivo terzo anno, onde per il disposto di cui all’art.1334 c.c., di cui si è detto, l’ avviso di accertamento, con cui l’A.F. intenda recuperare il tributo per la tassa automobilistica, deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello previsto per il suo pagamento; in caso contrario il tributo deve essere considerato prescritto, senza possibilità di invocare l’applicabilità della scissione degli effetti della notificazione.
La confusione tra il termine della prescrizione e quello della decadenza, confusione che, come già rilevato, si rinviene anche in precedenti sentenze del giudice di legittimità, potrebbe essere imputata al fatto che generalmente per i tributi sono sempre previsti specifici termini di decadenza (Imposte Dirette: artt.43 e 60 DPR 600/73 applicabili anche all’IVA per il rinvio di cui all’art.56 DPR 633/72 – Imposte di Registro: art.52, comma 3, DPR 131/86 – Imposte sulle Successioni e Donazioni: art.49, comma 1, Dlgs.346/90 – Tributi degli Enti Locali: art.1, comma 161, L. 296/06), mentre raramente è previsto unicamente il termine di prescrizione (tassa automobilistica: art. 5 cit.; tributi doganali: art.84, comma 1, DPR 43/73, in relazione all’art.103 CDU -Regolamento UE- n.952/2013).
Infine un ultimo rilievo. Se la Corte, invece di limitarsi sbrigativamente a motivare la sua decisione di accoglimento dei ricorsi con la mera enunciazione del principio della scissione soggettiva della notificazione (applicabile solo alla decadenza dagli atti), si fosse presa cura di esaminare le norme di cui la ricorrente aveva denunciato la violazione, avrebbe di certo rilevato che esse, a parte l’art.5 DL953/82 (che, come si è già evidenziato, non era stato affatto violato), non avevano alcuna attinenza con l’oggetto del processo ovvero con la contestata prescrizione della tassa automobilistica.
Invero gli artt. 149, terzo comma, c.p.c. e 16 Dlgs 546/92 disciplinano la decadenza dalla notifica degli atti processuali; gli artt. 43 e 60 del DPR 600/73 hanno riferimento al termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento aventi ad oggetto le Imposte sui Redditi (applicabili anche all’IVA per il rinvio di cui all’art.56 DPR 633/72); l’art.14 L.890/82 concerne genericamente la possibilità per l’A.F. di utilizzare il servizio postale per la notifica degli atti impositivi, possibilità per la quale non vi era alcuna contestazione nella concreta fattispecie, sottoposta all’ esame della Corte, che aveva per oggetto un avviso di accertamento concernente un tributo (la tassa automobilistica) per il quale era stata eccepita la intervenuta prescrizione prima della notifica