ESECUTIVITA’ DELLE SENTENZE ANCHE IN MANCANZA DELL’EMANAZIONE DEL DECRETO MEF 6 FEBBRAIO 2017 N. 22 (di Raffaele Ceniccola)
La questione esaminata dall’ordinanza annotata, è insorta a seguito della riformulazione dell’art. 69 del d. lgs n. 546 del 1992 da parte del d. lgs. n. 156 del 2015.
Come è noto, prima della riforma, le sentenze emesse dal giudice tributario producevano effetti diversi, a seconda che il pagamento fosse dovuto dal contribuente o dal fisco.
Nel primo caso, la pronuncia era immediatamente esecutiva, per cui il fisco poteva riscuotere subito l’importo, seppur con la gradualità del pagamento in funzione del grado della commissione che aveva emesso il provvedimento: in particolare per i due terzi dopo la sentenza dalla Ctp che respinge il ricorso, per l’ammontare risultante dalla sentenza della Ctr e comunque non oltre i due terzi se la stessa accoglie parzialmente il ricorso, per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Ctr (art. 68).
Nel secondo caso, invece, l’ente impositore era tenuto a restituire quanto riscosso in eccedenza solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza (art. 69)
A tale disparità di trattamento, ha posto rimedio il citato d. lgs. n. 156 del 2015, emanato in ottemperanza alla legge delega n. 23 del 2014, in base alla quale il governo avrebbe dovuto disporre “l’immediata esecutività, estesa a tutte le parti in causa, per le sentenze delle Commissioni tributarie”.
Tale precetto è stato attuato dal nuovo art. 69, il quale dispone che le sentenze di condanna al pagamento di somme di danaro a favore del contribuente sono immediatamente esecutive.
Tuttavia, il medesimo primo comma precisa che il pagamento di somme dell’importo superiore a 10.000 euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, “alla prestazione di idonea garanzia”.
Mentre il secondo comma dispone che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 17 comma 3 della l. n. 400 del 1988, sono disciplinati il contenuto della garanzia, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa.
Ora non ci sono più problemi perché, con decreto del 6 febbraio 2017 n. 22 (in vigore dal 28 marzo 2017), il Ministro dell’economia e delle finanze ha dato attuazione a tale adempimento, disciplinando le suddette modalità della garanzia.
Ma prima che fosse emesso il decreto, l’Agenzia delle entrate (circ. n. 38/E del 2015) aveva sostenuto che la mancanza di tale provvedimento non consentiva l’entrata in vigore dell’esecutorietà dei rimborsi, anche di quelli non interessati dalla garanzia.
Sul tema della esecutività della sentenza, si era pronunciata Ctp di Reggio Emilia n. 310 del 2016, che aveva applicato la nuova normativa anche se il Ministero dell’economia e delle finanze non avesse ancora emanato il d.m., sul rilievo che l’art. 69 obbliga espressamente gli Uffici a restituire quanto dovuto anche in assenza del passaggio in giudicato della decisione.
Alla medesima conclusione era pervenuta la Ctp di Venezia n. 316 del 2016, che, escludendo nella fattispecie in esame la necessità della garanzia, aveva ritenuto immediatamente esecutiva la decisione.
Su tale questione è intervenuta di recente l’annotata ordinanza della Cassazione, la quale ha statuito che il principio dell’immediata esecutività delle sentenze del giudice tributario, di cui all’art. 69 comma 1 del d. lgs. n. 546 del 1992 (nuova formulazione), ha natura immediatamente precettiva, a prescindere dall’emanazione del d.m.
Ne deriva che, ove intervenga una sentenza del giudice tributario ancorché non passata in giudicato, che annulli, in tutto o in parte, l’atto impositivo, l’amministrazione ha l’obbligo di adottare i conseguenti provvedimenti di sgravio o di rimborso dell’eccedenza versata.
Come si rileva nella parte motiva dell’ordinanza, a fondamento di tale statuizione si evidenzia che, anche secondo una pluralità di riferimenti normativi (art. 9 d. lgs. 156 del 2015, art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 19 d. lgs. n. 472 del 1997, art. 282 c.p.c.), le sentenze delle Commissioni tributarie concernenti atti impositivi sono immediatamente efficaci.
Come evidenziato nella relazione di accompagnamento della riforme del processo tributario, il contribuente resterà ovviamente libero di non chiedere l’immediata esecuzione della sentenza, qualora preferisca attendere il giudicato che gli consentirà di ottenere quanto gli spetta senza fornire la garanzia.
Mentre, nel caso di mancata esecuzione della sentenza, il contribuente può azionare il giudizio di ottemperanza dinanzi alla Ctp, oppure alla Ctr se il giudizio è pendente nei gradi successivi.