logo home

L’ECCEZIONE DI GIUDICATO

 

L’ECCEZIONE DI GIUDICATO (di Giuseppe Di Nardo)

 

Con la sentenza n. 13987/19 (depositata il 23 maggio 2019) la Corte di Cassazione ha confermato alcuni principi già enunciati in precedenti decisioni (Cass. S.U. 226/01, Cass.13916/06/ 21493/10 e  22506/15).

Nel caso sottoposto al giudizio della Corte la ricorrente, proponendo impugnazione avverso una sentenza di appello della CTR della Toscana (che aveva rigettato, previa riunione, n.21 appelli dalla stessa proposti avverso altrettante sentenze della CTP di Livorno), aveva dedotto, come primo motivo di impugnazione, l’esistenza di un giudicato, ad essa favorevole, sulla stessa questione di fatto e di diritto, già intervenuto nei confronti di un suo coobbligato.

La ricorrente aveva precisato che, pur non avendo essa  partecipato al precedente giudizio in cui era stata parte il suo coobbligato, la preclusione conseguente al giudicato era da ritenere applicabile anche a suo favore in base al disposto di cui all’art. 1306 c.c. secondo il quale la sentenza pronunziata tra il creditore ed uno dei condebitori in solido può essere opposta al creditore salvo che sia fondata su ragioni personali (ipotesi quest’ultima non sussistente nel caso).

Il Giudicante, premesso che dall’attestato di passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti del coobbligato, prodotto dalla ricorrente, risultava che il giudicato si era formato prima che fosse depositata la sentenza di appello oggetto dell’impugnazione e che la ricorrente non ne aveva mai eccepito l’esistenza nella fase di merito né aveva impugnato la sentenza con il rimedio della revocazione ordinaria, respingeva il ricorso per infondatezza.

Nella motivazione veniva affermato che, secondo un antico e mai superato principio giurisprudenziale, nell’ipotesi che il giudicato si sia formato nel corso del giudizio di appello e la sua esistenza non sia stata eccepita nel giudizio di merito, nei confronti della sentenza di appello  può essere esperito unicamente il rimedio della revocazione ex art.395 n.5 c.p.c. e non quello del ricorso per cassazione. Era altresì precisato che il rimedio revocatorio è esperibile  dopo il deposito della sentenza di appello, poiché fino al deposito della stessa l’interessato può far valere il giudicato esterno in seno allo stesso processo, anche eventualmente chiedendo la rimessione della causa sul  ruolo,

Veniva quindi enunciato il principio secondo cui, al fine di stabilire quale sia il rimedio  disponibile per fare valere la preclusione derivante dal giudicato esterno, è necessario differenziare l’ipotesi che il giudicato si sia formato prima del deposito della sentenza di appello da quella in cui si sia formato successivamente.

Nella prima ipotesi è esperibile il rimedio revocatorio contro la sentenza di appello che non si sia pronunciata sul giudicato intervenuto prima del deposito della sentenza stessa poiché è solo in tale momento che si esaurisce la fase di merito; fino a quel momento è possibile far valere il giudicato esterno producendo in giudizio la sentenza munita di attestato di definitività anche mediante una mera istanza al giudice che consenta la rimessione della causa sul ruolo.

Nella seconda ipotesi, invece, ovvero se il giudicato si sia formato dopo il deposito della sentenza di appello, unico rimedio esperibile è il ricorso per cassazione per violazione di legge.

Pertanto nella fattispecie oggetto di decisione della Corte il ricorso era rigettato poichè l’interessata non aveva eccepito la già intervenuta formazione del giudicato innanzi alla Corte di merito mentre era ancora in corso il processo né aveva impugnato la sentenza di appello con il mezzo revocatorio ordinario ex art.395 n.5 c.p.c., unica impugnazione esperibile.

La indicata sentenza del Giudice di legittimità induce ad alcune considerazioni relativamente alla  cosiddetta eccezione di giudicato esterno  che, ad avviso dello scrivente, dovrebbe ritenersi sempre ammissibile nel giudizio di legittimità, anche nell’ipotesi che non sia stata sollevata la relativa eccezione nel giudizio di merito e non sia stata in precedenza prodotta la sentenza passata in giudicato.

Come è ben noto, per il combinato disposto di cui agli artt. 324 c.p.c. (giudicato formale) e 2909 c.c. (giudicato sostanziale), l’accertamento contenuto in una sentenza non più soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione fa stato ad ogni effetto tra le parti i loro eredi o aventi causa; nell’ipotesi (di cui all’art.1306 c.c.) che la sentenza sia stata pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido  o tra il debitore ed uno dei creditori in solido, essa può essere opposta dagli altri debitori al creditore o dagli altri creditori al debitore (salve le eccezioni personali opponibili).

Pertanto il giudicato preclude la possibilità che l’oggetto dell’accertamento intervenuto tra le parti sia posto nuovamente in discussione: esso copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni oggetto del dispositivo della sentenza, ma anche quelle che, rappresentandone i presupposti logici e necessari, devono intendersi implicitamente decise.

La funzione del giudicato è duplice:  non  solo eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche ma anche assicurare la stabilità delle decisioni evitando il bis in idem, in tal modo tutelando non solo l’interesse delle parti ma anche, e prevalentemente, l’interesse dell’ordinamento giuridico alla attuazione del giusto processo assicurandone altresì la ragionevole durata (art.111 Cost).

Proprio in considerazione della detta rilevantissima funzione l’eccezione di giudicato esterno non costituisce eccezione in senso tecnico, onde non sono ad essa applicabili le preclusioni di cui agli artt. 183 e 345 c.p.c. (e nemmeno, come si dirà di seguito, quella di cui all’art.372 c.p.c.),  ma è rilevabile in ogni stato e grado del processo anche di ufficio, senza che possa essere ravvisata alcuna violazione al principio del giusto processo (di cui è anzi attuazione), con obbligo del giudice di pronunciarsi sulla sua esistenza  alla sola condizione che emerga da atti prodotti o comunque acquisibili nel giudizio.

Invero nell’ordinamento giuridico italiano il giudice non può utilizzare la propria privata conoscenza di processi intervenuti tra le parti, onde è necessario che la parte eccepisca e alleghi il giudicato (che rilevi ai fini della decisione) o quanto meno ne dichiari l’esistenza, ponendo in tal modo il giudice nella condizione di giudicare tenendo conto dello stesso, anche acquisendolo con i poteri di ufficio. La predetta allegazione può essere  effettuata in ogni stato e grado del giudizio e, in considerazione della funzione del giudicato, deve essere utilizzata dal giudice senza alcuna specifica richiesta della parte ed anche contro la stessa (che, per ipotesi, abbia per errore prodotto in giudizio il giudicato ad essa sfavorevole).

Non si ritiene superfluo, a questo punto, ricordare l’autorevole insegnamento giurisprudenziale secondo il quale “A fronte di un’eccezione di giudicato esterno, ancorchè meramente assertiva, è compito del giudice di legittimità verificare l’effettiva esistenza di una pronuncia avente tale valenza, poiché il giudicato esterno è assimilabile agli elementi normativi ed il suo accertamento, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, è effettuabile anche di ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, in quanto corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione” (Cass. n.16553 del 22/6/2018) nonché quello precedente secondo cui “il giudicato rileva di per sé, indipendentemente dal momento in cui si sia prodotto e a prescindere dalle preclusioni processuali che siano maturate, invero può essere rilevato di ufficio  anche nella fase di legittimità” (Cass. n.11365/2015).

Dalle esposte considerazioni si desume poi chiaramente che i principi esposti, relativi al processo civile, sono applicabili anche al processo tributario non ostando in esso i limiti imposti alla produzione di documenti, per contenere l’ampliamento dell’oggetto del giudizio,  dall’art.24 del Dlgs.546/92, poiché  produrre in giudizio la sentenza passata in giudicato equivale (come meglio si dirà di seguito) unicamente ad agevolare il giudice nella conoscenza dell’esistenza di una decisione rilevante ai fini del giudizio e che ha lo stesso valore e la stessa efficacia di una norma giuridica.

A questo punto, prima di esporre i motivi per cui, ad avviso dello scrivente, dovrebbe ritenersi sempre deducibile con il ricorso per cassazione, ovvero anche innanzi al giudice di legittimità, l’eccezione di giudicato, appare opportuno premettere con quali rimedi può farsi valere nel giudizio di merito l’eccezione predetta.

Nel corso del giudizio di primo grado l’eccezione di giudicato può essere proposta, anche dopo la chiusura dell’istruttoria e fino al deposito della sentenza, con una mera istanza al giudice oppure da questo essere rilevata di ufficio se il giudicato risulta dagli atti o sia stato comunque acquisito (anche se risultante dalla mera dichiarazione di una parte).

Dopo il deposito della sentenza di primo grado, l’eccezione può essere fatta valere come motivo di appello, ovvero con l’ordinario mezzo di impugnazione della sentenza di primo grado.

Nel corso dell’appello, proposto per motivi diversi, si ripropone la stessa situazione del giudizio di primo grado: istanza al giudice o rilievo di ufficio e acquisizione agli atti.

Successivamente all’avvenuto deposito della sentenza di appello l’eccezione di giudicato può essere fatta valere con il ricorso per cassazione, nell’ipotesi che il giudice del merito si sia pronunciato -in senso positivo o in senso negativo- sulla violazione del giudicato, invocando il motivo di cui all’art. 360 n.3 c.p.c. per violazione degli artt. 2909 c.c.  324 c.p.c.

Nell’ipotesi di omessa pronuncia sull’eccezione da parte del giudice di merito si riteneva esperibile unicamente il rimedio della revocazione ordinaria di cui all’art.395 n.5 c.p.c. che testualmente prevede detto rimedio “se la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”.

Senonchè nell’anno 2001, poichè si era verificato contrasto tra le sezioni della Cassazione sulla esperibilità o meno del ricorso per cassazione (invece  del ricorso per revocazione) nell’ipotesi che il giudice del merito avesse omesso la pronuncia pur essendo venuto a conoscenza dell’esistenza del giudicato (perchè già esistente in atti o per l’eccezione di una parte) le Sezioni Unite intervennero con la sentenza n.226/01 enunciando il seguente principio: “l’eccezione di giudicato esterno…è rilevabile di ufficio ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora il giudicato risulti da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito, con la conseguenza che, in mancanza di pronuncia o nell’ipotesi in cui il giudice del merito abbia affermato la tardività dell’allegazione -e la relativa pronuncia sia stata impugnata- il giudice di legittimità accerta l’esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito”.

Il predetto principio risulta ancora oggi condiviso dal Giudice di legittimità, e ad esso si è adeguata la sentenza in commento, ma induce ad alcune riflessioni sia in ordine al limite che pone per la produzione del giudicato (nel corso del giudizio di merito) sia in ordine alla implicitamente sottintesa funzione del giudice di legittimità che, secondo le S.U., dovrebbe ritenersi limitata alla correzione degli errori del giudice di merito e non al ripristino della legalità oggettivamente violata.

Risulta invero da quanto affermato dalle Sezioni Unite che l’eccezione di giudicato può essere oggetto di ricorso nel giudizio di cassazione, oltre che nel caso in cui il giudice di merito si sia su di essa pronunciato (ovvero nel caso in cui, esclusa l’applicabilità dell’art.395 cpc. n.5, è pacifico il rimedio del ricorso per cassazione), anche nel caso in cui “il giudicato risulti da atti comunque prodotti nel giudizio di merito…in mancanza di pronuncia”, con la precisazione che in tale ipotesi il giudice di legittimità ha pieni poteri di cognizione e di riesame degli atti del processo, potendo effettuare anche indagini ed accertamenti di fatto, indipendentemente dalla interpretazione data dal giudice del merito.

Come è evidente venne data una interpretazione restrittiva al rimedio revocatorio di cui all’art. 395 n.5 cpc che, secondo il testo letterale della norma, è esperibile purchè non vi sia stata pronuncia  del giudice di merito. Secondo le Sezioni Unite nell’ipotesi che il giudice di merito non si sia pronunciato sull’eccezione di giudicato ma esso giudicato era esistente negli atti processuali (o perchè prodotto da una parte o comunque acquisito di ufficio) il rimedio esperibile avverso la sentenza è il ricorso per cassazione e non quello per revocazione poiché il giudice di merito, omettendo di pronunciarsi sull’eccezione e ignorando l’esistenza del giudicato di cui era a conoscenza, violò gli artt. 2909 c.c.  324 c.p.c., violazione questa denunciabile con ricorso al giudice di legittimità.

Dal predetto principio consegue, conclusivamente, che  il rimedio revocatorio dovrebbe ritenersi confinato nell’unica ipotesi di omessa pronuncia del giudice di merito per inesistenza negli atti processuali della sentenza passata in giudicato prima del deposito della sentenza di merito.

La decisione delle S.U. è fondata evidentemente su due presupposti (non condivisibili per quanto di seguito si esporrà), ovvero: a) che non può essere acquisita nel giudizio di legittimità la precedente sentenza passata in giudicato per il divieto posto dall’art.372 c.p.c.; b) che non è ammissibile il ricorso innanzi al giudice di legittimità avverso una sentenza il cui contrasto con precedente giudicato non fu rilevato, ne avrebbe potuto essere rilevato, dal giudice di merito, perchè non risultante dagli atti processuali. Nella detta ipotesi, sottintendono le S.U., non può sostenersi che la sentenza del giudice di merito sia viziata per violazione di legge: se il giudice di merito ignorava l’esistenza del giudicato non avrebbe potuto emettere una sentenza diversa.

Orbene, premesso che si ritiene perfettamente condivisibile l’affermazione del principio secondo cui il giudice di legittimità quando accoglie l’eccezione di giudicato ha pieni poteri di cognizione anche di fatto, va innanzitutto rilevato che la predetta affermazione elide le ragioni che indussero il legislatore a devolvere al giudice di merito, invece che a quello di legittimità, l’omessa pronuncia del giudice di merito sulla detta eccezione, ritenendo che solo il giudice di merito è in grado di effettuare la valutazione dei fatti omessa dal giudice di appello, onde già sotto questo profilo si rivela la non necessità del rimedio revocatorio di cui all’art.395 n.5 c.p.c.

Altresì condivisibile si ritiene (per i motivi indicati nella sentenza delle S.U.) la affermata ammissibilità del ricorso per cassazione nell’ipotesi di omessa pronuncia del giudice di merito  se risulta dagli atti la prova del giudicato contrastante.

Tuttavia sussistono ulteriori e  pregnanti ragioni per cui  deve, ad avviso di chi scrive, ritenersi ammissibile il ricorso al giudice di legittimità anche nell’ipotesi che il giudice di merito non si sia pronunciato sull’eccezione di giudicato perchè mai venutone a conoscenza, dovendo ritenersi non sussistenti le condizioni ostative evidenziate nella sentenza delle S.U.

Invero quanto al ritenuto divieto di acquisire nel giudizio di legittimità il precedente giudicato si osserva che l’art.372 c.p.c., che vieta la produzione di atti e documenti nel giudizio di legittimità, non è da ritenere applicabile alla sentenza passata in giudicato fra le parti, poiché, per quanto già rilevato in precedenza, il giudicato ha lo stesso valore di una norma giuridica, ovvero di una legge, rappresentando proprio la norma che ha regolamentato il caso specifico tra le stesse parti.

Come si è già premesso nel nostro ordinamento giuridico non è consentito al giudice utilizzare le sue conoscenze private, onde, se, ad esempio, si verte nella necessità di applicare norme giuridiche diverse da quelle contenute nella legislazione italiana (delle quali sole si presume la conoscenza), il giudice può compiere accertamenti ed acquisizioni di ufficio, principio questo contenuto nell’art.14 della legge n.218/1995 e più volte ribadito dalla stessa Cassazione (sent. nn. 14777/09 e 7365/01) con riferimento all’acquisizione della legge straniera ed evidentemente estensibile anche all’acquisizione dell’atto contenente la norma juris che ha regolamentato il caso sottoposto al  giudizio.

Relativamente poi alla affermata non esperibilità del ricorso avverso la sentenza emessa dal  giudice di merito inconsapevole del contrasto della stessa con un giudicato preesistente, ovvero inconsapevole della oggettiva illegittimità della sentenza, giova richiamare l’antico insegnamento del Chiovenda secondo il quale può anche verificarsi il caso che il giudice “…nel momento in cui pronunciava non ebbe a violare la legge; ma ciò non ha importanza: per la cassazione non si richiede un errore imputabile al giudice, ma una sentenza attualmente e oggettivamente contraria alla legge” (Chiovenda: Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli 1936).

Il contrasto di una sentenza con un precedente giudicato costituisce oggettivamente violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e tale palese illegittimità non può di certo ritenersi esclusa perchè ignorata senza colpa dal giudice di merito né incensurabile innanzi al giudice di legittimità la cui funzione è quella di ripristinare la legalità violata e non quella di correggere gli errori del giudice di merito..

Non può, inoltre, non rilevarsi che non si è mai dubitato (e ne viene data conferma nella stessa sentenza della Cass. n. 13987/19) della deducibilità nel giudizio di legittimità dell’eccezione di giudicato sopravvenuto alla sentenza di merito (eccezione non deducibile con il mezzo della revocazione  difettando il giudicato precedente), giudicato anch’esso parimenti non  presente negli atti del processo e quindi incolpevolmente ignorato dal giudice di merito. Non sembra dubbio che anche in tal caso la finalità sia pur sempre quella di evitare che sia emessa nel detto giudizio di legittimità una sentenza oggettivamente contraria alla legge.

Pertanto è da ritenere del tutto superflua l’esistenza, nel vigente codice di procedura civile, del rimedio revocatorio per far valere l’eccezione di preesistente giudicato, trattandosi di vizio deducibile con l’ordinario ricorso per cassazione ex art.360 n. 3 c.p.c.

Tanto non senza rilevare, inoltre, che l’esistenza del rimedio revocatorio di cui all’art.395 n.5 c.p.c. comporta  cervellotiche complicazioni processuali nel caso, non infrequente, che la sentenza del giudice di merito sia impugnata oltre che con il rimedio revocatorio anche innanzi al giudice di legittimità per vizi diversi, situazione per cui l’art.398, comma 4, cpc prevede la sospendibilità del termine per proporre ricorso ad opera del giudice della revocazione previa delibazione di non manifesta infondatezza della revocazione, nonché nel caso, ammesso dalla giurisprudenza (Cass.9326/98), di un’unica impugnazione per cassazione avverso la sentenza di rigetto emessa nel giudizio di revocazione e quella di merito emessa in appello.

Conclusivamente, ove si aderisca alla tesi esposta, dovrebbe ritenersi non condivisibile il rigetto dell’eccezione di giudicato di cui alla sentenza dalla Cassazione n.13987/19 e del tutto superflua l’esistenza, nel codice di procedura civile, del rimedio revocatorio di cui all’art.395 n.5 c.p.c.

 

 

 

TORNA ALLA PAGINA PRINCIPALE