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Sez. 5 – , Sentenza n. 12137 del 08/05/2019

ACCERTAMENTO

 

Sez.  5  – ,   Sentenza   n. 12137 del 08/05/2019

 

Società di persone e società che hanno optato per la “trasparenza” – Accertamento con adesione -Litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci – Esclusione

In tema di contenzioso tributario, per le società di persone che hanno aderito all’ accertamento con adesione, non sussiste il litisconsorzio necessario con i soci, in relazione ai giudizi da essi instaurati avverso gli atti di accertamento loro notificati, in

quanto assenti o non aderenti al procedimento amministrativo iniziato e definito dalla società di persone. Dopo il versamento delle somme dovute l’adesione si perfeziona e si creano due vincoli: uno interno al fisco, in base ai principi di razionalità e non contraddizione, per cui l’Amministrazione non può chiedere ai soci somme diverse da quelle concordate con la società di persone, e l’altro esterno per il giudice, in base alle regole di conseguenzialità logica, sicchè l’adesione intervenuta con la società ha una efficacia ultra- soggettiva, ma con il capovolgimento della logica del contenzioso necessario, in quanto il contraddittorio preventivo si è svolto o si sarebbe potuto svolgere in precedenza anche con i soci illimitatamente responsabili. Non controvertendosi sulla qualità di socio oppure sulla quota partecipativa spettante a ciascuno ma solo sugli effetti della definizione agevolata da parte della società su ciascuno dei soci, ognuno di essi può opporre, a una definizione che costituisce titolo per l’accertamento nei suoi confronti, soltanto ragioni di impugnazioni specifiche e, quindi, di esclusivo carattere personale.

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