ACCERTAMENTO
Sez. 5 – , Sentenza n. 11013 del 19/04/2019
Avviso di accertamento – Sottoscrizione – Delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 – Attuazione della delega mediante ordini di servizio.
L’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 non contiene alcuna specificazione in ordine alle modalità di rilascio della delega, alla sua funzione e ai requisiti di validità, dovendosi per altro rilevare che al successivo terzo comma è prevista la nullità dell’avviso, qualora non rechi la sottoscrizione. In tema di delega va rilevata la differenza tra la delega di firma, che realizza un mero decentramento burocratico, e l’atto di delegazione della competenza, che ha rilevanza esterna, essendo suscettibile di alterare il regime della imputazione dell’atto, al contrario di quanto si verifica nell’ipotesi della mera delega di firma.
La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante. Ne consegue che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, che abbiano valore di delega, che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa.