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Sez. 5 – , Sentenza n. 10660 del 17/04/2019

IMPOSTE INDIRETTE

Sez.  5  – ,   Sentenza n. 10660 del 17/04/2019

Accise – Energia elettrica – Imposte addizionali – Distinzione tra esenzione ed esclusione dell’imposta .

In tema di accise sul consumo di energia elettrica, ai fini dell’applicazione delle addizionali comunali e provinciali vanno tenute distinte le ipotesi di esenzione da quelle di esclusione dall’imposta erariale, tenuto conto che solo le esenzioni non si estendono alle addizionali. Ne consegue che la previsione di esclusione dall’imposta concernente l’energia elettrica impiegata negli opifici industriali come risaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri, compreso quello connesso a processi elettrochimici (art. 52, comma 2 lett. n.) TUA) non si applica alle imposte addizionali comunali e provinciali che sono dovute. La previsione di esclusione dall’imposta erariale dell’energia elettrica impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici (art. 52, comma 3, lett e) ter), TUA), invece, trova applicazione anche con riferimento alle addizionali comunali e provinciali.

 

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Massime precedenti conformi 

Massime precedenti difformi