ACCERTAMENTO
Sez. 5 -, Ordinanza n. 14631 del 29/5/2019
Accertamento – Condono fiscale – Presentazione dell’istanza- Rimborso delle annualità di imposta definita in via agevolata – Esclusione – Somme pagate per errore – Ripetizione entro l’ordinario termine di prescrizione.
In tema di condono fiscale, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposte definite in via agevolata, anche nell’ipotesi di asserito difetto di presupposto, giacchè il condono, determinando la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti dall’applicazione di parametri predeterminati, costituisce una modalità di definizione transattiva della controversia; ne consegue che in sede di adesione al condono ex art. 9 della l. n. 289 del 2002, solo la somma versata per errore dal contribuente, non corrispondente ai parametri legislativi, è ripetibile nell’ordinario termine prescrizionale, mentre non si fa luogo al rimborso degli importi versati che valgono come acconti su quelli che risulteranno eventualmente dovuti all’esito degli accertamenti definitivi.