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Sez. 5, Ordinanza n. 12094 del 8/5/2019

ACCERTAMENTO

 

Sez. 5, Ordinanza n. 12094 del 8/5/2019

Accertamento – Processo verbale redatto ai sensi dell’art. 24 della l. n. 4 del 1929 – Accesso mirato-   Necessità di indicazione della documentazione fiscale acquisita presso la sede del contribuente –  Obbligo del rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 ai fini del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente – Verifica eseguita presso gli Uffici finanziari e non presso la sede del contribuente – Necessità di comunicazione di un successivo verbale di chiusura operazioni – Esclusione.

In materia di garanzie del soggetto sottoposto a verifiche fiscali, l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria non deve necessariamente concludersi con la redazione di un processo verbale di constatazione, essendo sufficiente un verbale attestante le operazioni compiute il processo verbale, redatto ai sensi dell’art. 24 della l. n. 4 del 1929,  che deve attestare le operazioni compiute, sicchè in ipotesi di accesso mirato è sufficiente che siano indicati i documenti che sono stati prelevati dalla sede del contribuente, ferma restando, al fine di garantire il contraddittorio endoprocedimentale, la decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 dal rilascio di copia del verbale di chiusura delle operazioni, senza che possa invece ritenersi necessaria l’adozione di un’ulteriore verbale di chiusura delle operazioni di verifica ove le stesse non siano state compiute presso la sede del contribuente, ma presso gli uffici finanziari.

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