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Sez. 5 -, Sentenza n. 15198 del 4/6/2019

IMPOSTE INDIRETTE

Sez. 5 -, Sentenza n. 15198 del 4/6/2019

Accise – Addizionali alle accise sull’energia elettrica di cui all’art. 6 d.l. n. 511/1988 – Disapplicazione per incompatibilità con il diritto dell’Unione Europea.

 

In tema di accise sul consumo dell’energia elettrica, le addizionali provinciali devono essere disciplinate tenendo conto delle finalità previste dall’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, in quanto le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto a quelle armonizzate, in alcun modo possono ostacolare la libera circolazione degli scambi. Ne consegue che l’art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989 (e abrogate dall’art. 18, comma 5, d.lgs. n. 68 del 2011), ratione temporis applicabile, va disapplicato per violazione della disciplina prevista dall’Unione Europea, qualora  tale disciplina abbia l’unica finalità di contribuire al bilancio interno dell’ente locale, con la conseguenza che le imposte addizionali non sono dovute.

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Massime precedenti conformi 

Massime precedenti difformi