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N. 1 – CONVENZIONI INTERNAZIONALI – Corte di Cassazione, sentenza n. 16004 del 14 giugno 2019

N.1

CONVENZIONI INTERNAZIONALI – Corte di Cassazione, sentenza n. 16004 del 14 giugno 2019

 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16004 del  14 giugno 2019, in controversia riguardante l’interpretazione dell’art. 10, quarto comma, lett. b) della Convenzione Italia –Francia, in tema di diritto al rimborso del credito di imposta che spetterebbe al contribuente per effetto delle convenzione medesima, ha precisato, dopo tempo, principi già espressi con sentenze n. 8621 del 2011 e n. 5943 del 2009. Secondo la Corte la direttiva 90/435 (c.d. madre-figlia) – recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs. n. 136 del 1993 e l’introduzione del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 27 bis, ancorchè adottata successivamente alla ratifica della menzionata convenzione italo – francese, non comporta, contrariamente a quanto richiederebbe l’ordinaria regola dell’effetto abrogativo prodotto dalla legge posteriore su quella previgente, il superamento della convenzione bilaterale; essa opera invece nel senso di determinare, con quest’ultima, una disciplina complessiva  e complementare di contrasto della doppia imposizione secondo un regime opzionale di alternatività. Pure proseguendo lo stesso obiettivo, la convenzione e la direttiva non sono perfettamente sovrapponibili, atteso che esse muovono da presupposti soggettivi e soglie rilevanti di partecipazione diversi; e prevedono diverse modalità e strumenti di eliminazione, o quantomeno attenuazione della doppia imposizione in senso giuridico ed economico.

Secondo la Corte la direttiva madre – figlia non preclude che la società-madre, ricorrendone i presupposti, possa optare per il regime convenzionale del credito di imposta in luogo di quello della piena detassazione, mentre, invece, è precluso che essa si avvalga sia del credito di imposta previsto dalla convenzione, sia del rimborso della ritenuta sui dividendi o dell’esenzione diretta d.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 27 bis cit in quanto estraneo ed eccentrico rispetto alla finalità di evitare la doppia imposizione. All’esito del coordinamento tra disciplina convenzionale e direttiva, alla società madre francese non potrà riconoscersi il cumulo del riconoscimento del credito di imposta e della esenzione della ritenuta sull’utile percepito.