News – Corte di Giustizia (Quarta Sezione), 27 marzo 2019, Causa C-545/17
La Corte di Giustizia nella causa C-545/17 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Sad Najwyzszy (Corte Suprema, Polonia), con decisione del 19 luglio 2017, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari, ha dichiarato che:
- L’art. 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, in combinato disposto con l’articolo 8 della medesima, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma di diritto nazionale che riconosce come equivalente alla presentazione di un atto processuale dinanzi all’organo giurisdizionale interessato soltanto il deposito di un simile atto presso un ufficio postale dell’unico operatore designato per fornire il servizio postale universale, e ciò senza giustificazione oggettiva inerente a ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.
- Un’autorità pubblica, considerata un’emanazione di uno Stato membro, non può invocare la direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6, in quanto tale, nei confronti del singolo.