Ordinanza della Commissione tributaria regionale di Campania del 01/10/2018
Imposte e tasse – Tributi erariali e locali – Notificazione degli atti impositivi e dei ruoli (nella specie, notificazione di cartelle di pagamento) – Notificazione diretta tramite il servizio postale eseguita dagli uffici finanziari o dagli enti locali nonché dagli enti concessionari della riscossione – Mancata applicazione, secondo l’interpretazione della Corte di cassazione assunta come “diritto vivente”, delle modalità di notificazione previste dalla legge n. 890 del 1982, in particolare delle previsioni dell’ultimo comma dell’art. 7, sulla trasmissione della comunicazione di avvenuta notificazione, in caso di mancata consegna personale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 97-bis, lettera f), della legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 1, comma 461, della legge n. 205 del 2017 – Irragionevolezza della mancata applicazione, per atti idonei a incidere sulla sfera patrimoniale del destinatario, di un procedimento che realizzi la presunzione di certezza giuridica di conoscenza – Irragionevole lesione del diritto alla difesa – Disparità di trattamento rispetto alle notificazioni di altri atti della Pubblica amministrazione incidenti sul patrimonio o sulla persona – Irragionevole trattamento rispetto alle notificazioni dei medesimi atti eseguite tramite ufficiale giudiziario o messo – Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU – Lesione del principio del contraddittorio – Violazione dei principi del buon andamento e dell’imparzialità.