Corte Costituzionale (Robin – Tax)
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 140 del 6.6.2019, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 81, commi da 16 a 18 del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, promosso dalla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia, nel procedimento vertente tra Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Brescia e la Brixia Finanziaria s.r.l., con ordinanza del 13.1.2014, ha dichiarato la manifesta inammissibilità, atteso che le questioni sollevate dal remittente nel giudizio, in conseguenza di un anomalo ritardo nella trasmissione dell’ordinanza di rimessione da parte della segreteria della Commissione rimettente, giunte (dopo oltre quattro anni) allo scrutinio della Corte, sono analoghe a quelle definitivamente decise con sentenza n. 10 del 2015, perché relative a proposizioni normative contenute nelle medesime disposizioni già dichiarate costituzionalmente illegittime.
Successivamente alla sentenza n. 10 del 2015 è intervenuta la Corte di Cassazione stabilendo che il diritto al rimborso a favore di chi avesse corrisposto l’imposta è riconosciuto «solo per il
periodo successivo al 12.2.2015», in forza della «clausola di limitazione temporale» stabilita dalla sentenza n. 10 del 2015 (Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 18 dicembre 2018, n. 32716);