La Corte Costituzionale, sentenza n. 128 del /2019
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 128 del 28.05.2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delll’art.1 comma 6 della L. R. Marche 19 dicembre 2001, nonché dell’art. 5 comma 1 L.R. Lazio 13 dicembre 2001, n.34 e con relativa statuizione della Tabella A ad essa allegata, e dell’art. 7 comma 1 L.R. Siciliana 26 marzo 2002, n. 2, limitatamente a quanto disposto per il periodo di imposta 2002 per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. 15 dicembre 21197 n. 446.
La Corte costituzionale ha così statuito che le regioni non possono aumentare le aliquote IRAP speciali transitorie, in quanto la legge ammette soltanto interventi sull’aliquota ordinaria. Nel caso esaminato sono state analizzate le tre leggi regionali , del Veneto, delle Marche e della Sicilia che avevano variato in aumento l’aliquota speciale che la legge nazionale aveva introdotto per le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione nei periodi di imposta dal 1998 al 2002 (art. 45 comma 2 del d.lgs. 446/97).