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IL RILIEVO DELLA FORZA MAGGIORE IN MATERIA FISCALE

IL RILIEVO DELLA FORZA MAGGIORE IN MATERIA FISCALE

La forza maggiore, in generale, si configura come un evento imprevedibile e sopravvenuto che non dipende da un comportamento addebitabile anche solo a titolo di colpa nei vari gradi, per es. lieve o nelle varie specie in vigilando (Cass. n. 13148 del 2016; Cass. n. 7067 del 2014; Cass. n. 17871 del 2003; Cass. n. 845 del 1995).

E’ dall’ordinamento, infatti, ricavabile una regola generale per cui non può essere preteso un comportamento quando lo stesso sia divenuto impossibile senza colpa di chi vi sia tenuto (v. in tema di agevolazioni ex art. 33 comma 3, l. n. 388 del 2000 Cass. n. 9851 del 2017). Sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talchè essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautela adottate (Cass. n. 22153 del 22.9.2017)

Ciò premesso, va precisato che in materia tributaria e fiscale la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di due elementi: un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e  un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicchè non ricorre in via automatica l’esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità (Cass. n. 22153 del 22.9.2017). Il principio viene desunto anche dalla interpretazione offerta dalla giurisprudenza comunitaria. Con sentenza della Corte di Giustizia CE C/314/06, al punto, 24 è stato proprio specificato che la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (cfr. anche ord. causa 18.1.2005, C-325/03 P.Zuazaga Meabe/UAMI punto 25).

Si è, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non si limita alla impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (CGCE sent. 15.12.1994, causa C-195/91 P, Bayer/Commisione, punto 31, nonché sent. 17.10.2002 causa C-208/01, Parras Medina punto 19). Rilevano, dunque, anche secondo la giurisprudenza eurocomunitaria non necessariamente circostanze tali da porre l’operatore nell’impossibilità assoluta di rispettare la norma tributaria, bensì eventi anomali ed imprevedibili, le cui conseguenze, però, non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso.

La Corte di Cassazione ha rilevato che dalla necessaria sussistenza di tali presupposti  non ricorre in via automatica l’esimente in esame nel caso di mancato pagamento dei tributi da parte del contribuente per ragioni di temporanea assenza di liquidità (Cass. n. 3049 del 8.2. 2018). Sicchè in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, la sussistenza di una crisi aziendale non costituisce forza maggiore, ai fini dell’operatività dell’esenzione prevista dall’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. n. 7850 del 29.3.2017). In particolare, in tema di accise, si è stabilito che la sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi dell’impresa non costituisce, di per sé, forza maggiore, ai fini dell’operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, essendo invece necessaria la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, mediante l’adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrifici eccessivi (Cass. n. 8175 del 22. 3. 2019).

Da siffatti rilievi consegue che l’inadempimento tributario può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili al debitore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono alla sua possibilità di controllo.

 

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