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I VIZI DI NOTIFICA E IL PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO

I VIZI DI NOTIFICA E IL PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO

Ai sensi dell’art. 156 c.p.c. “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.

La nullità di un atto si configura quando lo stesso presenta invalidità gravi che ne potrebbero inficiare l’efficacia, pur conservando, in ogni caso, limitati effetti giuridici. Per inesistenza, ipotesi residuale di derivazione giurisprudenziale e dottrinale, si intende, invece, quando un atto è inidoneo a produrre qualsiasi effetto giuridico ed è insuscettibile di sanatoria.

A seguito del chiarimento offerto dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza Sezioni Unite n. 14916 del 20.7.2016, la categoria dell’inesistenza deve essere ridotta a casi marginali. Secondo le Sezioni Unite l’inesistenza della notifica del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi qualificabili come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da potere ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi “ex lege” eseguita) restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da poter reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

Sul tali presupposti la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. in tutti i casi in cui la notificazione dell’atto abbia presentato vizi non integranti la categoria dell’inesistenza. Si segnalano recenti pronunce che hanno fatto applicazione del principio.

Con sentenza n. 5556 del 26.2.2019 la Corte ha affermato che: “In tema di ingiunzione fiscale la mancanza della prova della ricezione della raccomandata informativa, prevista per il perfezionamento della notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non influisce sulla validità dell’atto notificato, ma determina soltanto la nullità della notificazione, che è sanata dalla proposizione dell’opposizione all’ingiunzione, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell’atto di cui all’art. 156 comma 3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali”. In motivazione i giudici di legittimità precisano che pur essendo vero che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona con il ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale, sicchè in difetto di tale prova la notifica è da considerarsi nulla, è indubbio che la nullità non possa estendersi all’atto stesso, incidendo il procedimento di notificazione soltanto sulla fase integrativa dell’efficacia, ma non mai automaticamente sulla validità dell’atto (v. Cass. 21071 del 2018). Ne consegue che nella fattispecie trova applicazione il principio dettato dall’art. 156 comma 3, c.p.c., pur trattandosi di un atto non processuale, in quanto la nullità della notifica dell’ingiunzione fiscale non può per ciò solo inficiare la pretesa impositiva, salve eventuali decadenze in cui sia eventualmente incorso l’Ufficio.

Lo stesso principio è stato affermato con riferimento alla notifica della cartella di pagamento. La Corte, con sentenza n. 6417 del 5.3.2019, ha ribadito che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, “sicchè il rinvio operato dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anzicchè “.p7m”, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c.”

E’ stato anche affermato che la notificazione di un atto processuale effettuata a soggetto e in luogo non corretti non è inesistente, in quanto potenzialmente idonea ad assolvere la funzione conoscitiva che le è propria, potendo al più ritenersi nulla e, come tale, possibile oggetto di rinnovazione (Cass. n. 6743 del 8.3.2019).

Sempre per il principio del raggiungimento  dello scopo è stato stabilito che la notifica dell’avviso di accertamento nei confronti di un contribuente deceduto, notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il domicilio del “de cuius”, è nulla ove gli eredi abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale almeno trenta giorni prima della notificazione: peraltro, atteso che la natura sostanziale dell’avviso di accertamento tributario non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale detta nullità, secondo la Suprema Corte, deve ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156, comma 3, c.p.c., qualora l’erede proponga tempestivo ricorso avverso il ruolo, purchè ciò avvenga prima della scadenza del termine di decadenza, previsto dalle singole leggi di imposta, per l’esercizio del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (Cass. n. 1156 del 17.1.2019).

Il principio ex art. 156 comma 3 c.p.c. non opera quando dalla notifica dell’atto decorre un termine perentorio. La Corte ha, infatti, chiarito che: “In tema di notificazione, il vizio consistente nella mancata indicazione nella copia dell’atto notificato (nella specie, cartella di pagamento) della data nella quale la stessa è avvenuta non può essere sanato per raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione di un ricorso (intempestivo e quindi dichiarato inammissibile) avverso lo stesso, poiché il relativo principio non può essere applicato nell’ipotesi in cui dalla notifica dell’atto decorra un termine perentorio e non vi sia certezza della data della stessa: peraltro, la mancanza di detto requisito legale della notifica opera oggettivamente ed il destinatario non ha quindi l’onere di dedurre di avere subito alcun pregiudizio, derivando la nullità insanabile dalla mancanza di uno dei requisiti della fattispecie previsti dalla legge” (Cass. n. 8245 del 22.3.2019).

 

 

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