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Corte E.D.U., 16 Aprile 2019, ric. n. 72098/14 Bjarni Armannsson contro Islanda

Corte E.D.U., 16 Aprile 2019, ric. n. 72098/14 Bjarni Armannsson contro Islanda

  

La Corte EDU ha emesso una nuova sentenza in tema di ne bis in idem, nel settore tributario. La pronuncia si riporta esplicitamente alle conclusioni più recenti sviluppate dalla Corte sul “ne bis in idem”, quali A e B c. Norvegia e Johannesson c. Islanda, ed in particolare il fatto che si ha violazione del divieto quando i due procedimenti, qualificati entrambi di natura penale, non sono manifestazione della medesima potestà punitiva da parte dello Stato, ma rappresentano due risposte separate.

Ai fini di tale valutazione, pone in rilievo elementi di puro fatto del caso contingente, quali l’aspetto temporale dei due procedimenti e le modalità di acquisizione e valutazione delle prove. Appare rilevante la sovrapposizione tra i due procedimenti, desumibile dalla coincidenza di tali elementi, con la conseguenza che  la risposta punitiva deve essere unica; in caso contrario, deve ritenersi sussistente una violazione del divieto di ne bis in idem.

Nella causa Bjarni Armannsson v. Iceland il ricorrente, amministratore delegato di una delle più grandi banche islandesi, Glitnir, dal settembre 1997 alla fine di aprile 2007, a partire dal 2009, viene sottoposto ad una verifica fiscale, da cui scaturisce anche un procedimento penale. Nel novembre 2010, la stessa Direzione delle indagini fiscali informava il contribuente che la decisione sulla eventuale apertura di un procedimento penale sarebbe rimasta in sospeso fino alle valutazione della Direzione Entrate sull’accertamento dei redditi.

L’indagine tributaria si svolge in contraddittorio con il contribuente e la Direzione Entrate  non attribuisce più al contribuente i maggiori redditi derivanti dalla cessione delle azioni ricevute al termine del suo mandato come amministratore di Glitnir, ma accerta la mancata dichiarazione di (altri) maggiori redditi imponendogli una sovrattassa del 25%. Il contribuente paga e non impugna la decisione, che  diviene definitiva. Con riferimento al procedimento penale il contribuente chiede che il procedimento sia archiviato alla luce dell’art. 4 protocollo 7 della Convenzione, ma il tribunale rigettava l’istanza. Il  contribuente viene condannato alla pena di sei mesi di reclusione, sospesi per due anni, ed alla multa di 38.850.000 corone islandesi (circa 241.000 euro). La pronuncia viene rigettata dalla Corte Suprema.

I giudici di Strasburgo, invece, hanno riconosciuto la fondatezza delle censure mosse dal ricorrente condannando lo Stato islandese per la riscontrata violazione dell’art. 4 del protocollo n. 7 della CEDU.

La Corte afferma che per la decisione del caso è necessario analizzare quattro aspetti: a) se il procedimento per l’imposizione della sovrattassa abbia natura penale, b) se il fatto per il quale il ricorrente è stato condannato in sede penale e per il quale gli è stata applicata la sovrattassa sia lo stesso (concetto di “idem”), c) se vi è stato un giudizio definitivo, d) se vi è stata duplicazione di procedimenti (concetto di “bis”)

Link per la sentenza 

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