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N. 2 – ECOTASSA – Corte di Cassazione, sentenza n. 15443 del 7 giugno 2019

N.2

FINANZA LOCALE

 

 ECOTASSA Corte di Cassazione, sentenza n. 15443 del 7 giugno 2019

 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15443 del 7 giugno 2019 ha affermato il principio secondo cui la finalità della tassa speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ECOTASSA), istituita con la l. n. 549 del 1995, è di natura espressamente ambientale, stante l’esigenza di ridurre la proporzione dei rifiuti, di incentivare il recupero di energia, o di altre materie prime, dai rifiuti stessi, di finanziare le opere di bonifica dei siti contaminati, o le opere di recupero delle aree degradate, come è reso palese dalla relazione causale diretta che intercorre tra l’unità fisica impiegata per la commisurazione dell’imposta, ed il danno cagionato all’ambiente. La Corte precisa che proprio sulla base della qualità e quantità di rifiuti depositati in discarica che il soggetto passivo del tributo, ovvero il gestore dell’attività di stoccaggio definitivo dei rifiuti (art. 3, comma 26, l. n. 546 del 1995), è tenuto al versamento di un ammontare ragguagliato al danno cagionato all’intera collettività, ed ai costi che devono essere sostenuti per ripararlo. Con la conclusione del contratto tra gestore della discarica ed amministrazione pubblica, il gestore della discarica è obbligato ad adempiere al pagamento del tributo, secondo i termini e le modalità previste dalla legge (statale – regionale) anche se i relativi costi saranno poi riversati sui soggetti che hanno conferito i rifiuti e, appunto, sulle amministrazioni locali, tenute alla razionale organizzazione e gestione del servizio di raccolta dei rifiuti medesimi.

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Massime precedenti conformi:
Massime precedenti difformi