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BENEFICIUM EXCUSSIONIS E CARTELLA ESATTORIALE

BENEFICIUM EXCUSSIONIS E CARTELLA ESATTORIALE

 

In tema di società di persone, la questione riguarda la legittimità della iscrizione a ruolo nei confronti del socio senza la preventiva escussione della società.

Secondo un indirizzo, il beneficio di escussione si correla all’attività esecutiva, mentre la cartella di pagamento non è un atto dell’esecuzione ma un atto ad essa preliminare, assimilabile al precetto (Cass. n. 15966 del 2012 e Cass. n. 49 del 2014, Cass. n. 32835 del 2018)

Un recente orientamento, invece, ritiene che il beneficium excussionis conforma l’attività di riscossione, pertanto, costituisce condizione necessaria per la corretta iscrizione a ruolo, derivandone, in mancanza, la nullità della cartella. Il principio è stato recentemente espresso dalla Suprema Corte, con sentenza n. 2878 del 31 gennaio 2019, la cui motivazione dà atto del pregresso orientamento, affermandosi testualmente: “ Sebbene un pregresso orientamento di questa Corte abbia ritenuto che in materia tributaria la cartella esattoriale non è un atto esecutivo, ma preannuncia l’esercizio dell’azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto, sicchè è inapplicabile l’art. 2304 c.c. che disciplina il beneficium excussionis relativamente alla sola fase esecutiva (Cass. ord. n. 15966/2016; Cass. 49/2014), più di recente si è elaborata una diversa costruzione ermeneutica del sistema che, tenendo conto della peculiarità del rapporto fiscale, ha condivisibilmente sostenuto che l’iscrizione a ruolo dei debiti tributari avvenuta in violazione del beneficium excussionis, conformando l’attività di riscossione, è illegittima e tale illegittimità, riguardando il presupposto indefettibile della predisposizione e della notificazione della cartella, si riverbera su quest’ultima quale vizio proprio della stessa (Cass. sent. n. 23260/2018). In estrema sintesi, il principio sopra riportato, partendo dalla constatazione della limitazione delle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi prescritta dall’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, ha evidenziato che: a) l’art. 21 del d.lgs. 546 del 1992 dispone che “la notificazione della cartella vale anche come notificazione del ruolo”; b) il ruolo che è un elenco, formato dall’ente impositore in prospettiva della riscossione, viene poi consegnato all’agente della riscossione, il quale provvede alla predisposizione ed alla notificazione ai singoli contribuenti delle cartelle di pagamento (artt. 24- 26 del d.P.R. n. 602 del 1973); esso ruolo pertanto, oltre che essere atto proprio ed esclusivo dell’ente impositore, <<precede ogni attività dell’agente della riscossione, della quale costituisce presupposto indefettibile. Di qui discende una prima conseguenza: che l’iscrizione a ruolo avvenuta in violazione del beneficium excussionis, conformando l’attività di riscossione, è illegittima e che tale illegittimità, riguardando il presupposto indefettibile della predisposizione e della notificazione della cartella, si riverbera su di essa, determinandone un vizio proprio>>. Sono conformi a tale orientamento le pronunce Cass. n. 23260 del 27.9.2018 e Cass. n. 4959 del 27.2.2017.

 

 

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