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NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI IMPOSITIVI EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA L. n. 890 DEL 1982 E NECESSARIA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CARTOLINA DI RITORNO DEGLI AVVISI DI AVVENUTO DEPOSITO

NOTIFICAZIONI

Notifica a mezzo posta di atti impositivi effettuata ai sensi dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 e necessaria produzione in giudizio della cartolina di ritorno degli avvisi di avvenuto deposito

 

La questione riguarda la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento effettuata a mezzo posta, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982. Secondo l’Agenzia delle entrate ai fini della regolarità del procedimento notificatorio è sufficiente che l’Ufficiale postale dia atto di avere affettuato i prescritti adempimenti, e che sia fornita la prova della spedizione della raccomandata di avviso dell’avvenuto deposito (cd. C.A.D.), senza che sia necessaria in giudizio anche l’esibizione  del secondo avviso di ricevimento relativo a tale comunicazione. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5077 del 21 febbraio 2019 ha affermato il principio secondo cui la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, deve avvenire – in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.8 della l. n. 890 del 1982 – attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.  Il principio è in contrasto con altro indirizzo espresso dalla Corte, con sentenza n. 6242 del 10 marzo 2017,  secondo cui la notificazione a mezzo posta di un accertamento tributario, nell’ipotesi in cui l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso di tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, pertanto, secondo questo indirizzo, è sufficiente ai fini della ritualità della notifica effettuata ai sensi dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (C.A.D.) e non anche l’avvenuta ricezione. Questo orientamento è stato confermato anche da Cass. n. 2638 del 30 gennaio 2019.

 

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