ACCERTAMENTO
LA MOTIVAZIONE “PER RELATIONEM” DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO
L’esame delle varie pronunce di legittimità consente di ritenere che la motivazione dell’avviso di accertamento, per essere sufficiente ai fini della validità dell’atto, deve contenere tutti gli elementi per consentire al contribuente di comprendere la natura della pretesa impositiva. E’ stato, infatti, precisato che: “ L’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel petitum e nella causa petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell’atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, in vista di un immediato controllo della stessa” (Cass. n. 30029 del 21 novembre 2018).
Ne consegue che, in ipotesi di impugnazione dell’atto impositivo a mezzo di ricorso articolato e sufficientemente argomentato, si tende a ritenere l’insussistenza della violazione del diritto di difesa del contribuente, essendo stato in grado di articolare adeguatamente in giudizio le proprie difese, con la conseguente declatoria di legittimità dell’atto impugnato. Invero: “L’obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall’art. 7 dello Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce di principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un’effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente” (Cass. n. 11052 del 9 maggio 2018).
L’indirizzo si è spinto fino a ritenere valida la motivazione dell’avviso di accertamento rinviata “per relationem” ad un processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F, sul presupposto di alcune condizioni. Si è, infatti, affermato che: “E’ legittimo l’avviso di accertamento notificato al socio di una società fallita anche ove non sia riprodotto nello stesso il processo verbale di constatazione nei suoi elementi essenziali, in quanto in detta ipotesi il contribuente ha il diritto di consultare il fascicolo fallimentare contenente l’accertamento presupposto e la documentazione allegata notificati al curatore dell’ente” (Cass. n. 31406 del 5 dicembre 2018). In linea con questo indirizzo, anche Cass. n. 32957 del 20 dicembre 2018, che ha ritenuto valida la motivazione dell’avviso di accertamento “per relationem” con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, “atteso che ciò non significherebbe una mancanza di automa valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni ha voluto realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio”. Inoltre: “L’avviso di accertamento, nell’ipotesi di doppia motivazione per relationem è legittimo ove il processo verbale di constatazione richiamato nello stesso faccia a propria volta riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili al contribuente” (Cass. n. 3217 del 12 dicembre 2018).