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Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1922 del 24/01/2019

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Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1922 del 24/01/2019

 

IRPEF – Spese di sponsorizzazione e spese di rappresentanza e spese pubblicitarie – Differenze – Conseguenze in termini di deducibilità ai sensi dell’art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione temporalmente applicabile).

 

In tema di IRPEF, sono spese di sponsorizzazione quelle correlate ad iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa e, quindi,  a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre sono spese pubblicitarie o di propaganda quelle sostenute per la realizzazione di iniziative per la pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi. Ne consegue che solo le spese di sponsorizzazione, in quanto costituenti spese di rappresentanza, sono deducibili ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione applicabile “ratione temporis”; pertanto sono da ritenersi spese deducibili i costi sostenuti per la sponsorizzazione di automobili da corsa da parte di un marchio della moda, atteso che l’effetto di promozione del prodotto e l’incremento dei ricavi e degli utili possono essere conseguiti solo in via mediata ed indiretta, essendo preminente l’interesse ad accrescere il  prestigio della casa di produzione automobilistica.

 

Link per la sentenza

Massime precedenti conformi: Cass. n.  25021 del 2018
Massime precedenti difformi