ACCERTAMENTO
Sez. 5 – Sentenza n. 701 del 15/01/2019
ACCERTAMENTO – Accessi, ispezioni e verifiche – Art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) – Contraddittorio endo procedimentale – Necessità- Differenza tra tributi “armonizzati “ e non “armonizzati” – Nullità dell’atto impositivo.
L’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, prevede, nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio operata dal legislatore, attraverso la previsione di nullità dell’atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio, che già, a monte, assorbe la “prova di resistenza” e volutamente, la norma dello Statuto del contribuente non distingue tra tributi armonizzati e non. Il principio di strumentalità delle forme, ai fini del rispetto del contraddittorio, principio generale desumibile dall’ordinamento civile, amministrativo e tributario, viene meno in presenza di una sanzione di nullità commisurata alla violazione, e questo vale anche ai fini del contraddittorio endoprocedimentale tributario. Per i tributi armonizzati la necessità della “prova di resistenza”, ai fini della verifica del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, scatta solo se la normativa interna non prevede già la sanzione della nullità.
Massime precedenti conformi:
Massime precedenti difformi