AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE
Sez. 5- Sentenza n. 1957 del 24/01/2019
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI – Esenzione ex art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973 – Applicabilità ad operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine e a tutte le formalità connesse.
In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione dalle imposte di cui all’art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973, si applica alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, ed a tutti gli atti e formalità ad esse connesse, come le cessioni di credito, con le annotazioni della trasmissione dei relativi vincoli ipotecari, effettuate da banche o intermediari finanziari, potendo accedere al regime agevolativo gli atti che hanno la loro causa giustificativa nel finanziamento o nella prestazione di garanzie accessorie allo stesso, vale a dire stipulati ai fini del finanziamento agevolato.
Massime precedenti conformi:
Massime precedenti difformi