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AVVISO DI ACCERTAMENTO – sentenza n. 8814 del 29/03/2019 – Sottoscrizione – Delega di firma – Modalità di individuazione del soggetto delegato – Ordini di servizio con valore di delega – Sufficienza

AVVISO DI ACCERTAMENTO – sentenza n. 8814 del 29/03/2019 – Sottoscrizione – Delega di firma – Modalità di individuazione del soggetto delegato – Ordini di servizio con valore di delega – Sufficienza

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8814 del 29 marzo 2019 ha stabilito: In relazione alla prescrizione contenuta nel primo comma dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, la sottoscrizione dell’avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale: in caso di contestazione, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio. Pertanto, se l’avviso di accertamento non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio. Con riferimento alla modalità di individuazione del soggetto delegato, va tenuto conto della natura della delega, sicchè, in ipotesi di delega di firma, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né sulla sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e di legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega e che individuino il oggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato.

 

 

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Massime precedenti conformi:
Massime precedenti difformi