logo home

Sez. 5 – Ordinanza n. 2860 del 31/01/2019

IMPOSTE INDIRETTE

 

Sez. 5 –  Ordinanza n. 2860 del 31/01/2019

 

DIRITTI DOGANALI – Art. 2 del Regolamento CE n. 2144 del 1987 e artt. 3 e 4 del Regolamento CE n. 1031 del 1988 – Soggetti obbligati al pagamento dei tributi evasi

In materia di tributi doganali,  gli artt. 2 del Regolamento CE n. 2144 del 1987,  3 e 4 del Regolamento CE n. 1031 del 1988 (applicabili “ratione temporis”, le cui prescrizioni sono state successivamente recepite dagli artt. 201, comma 3 e 202, comma 3 del Regolamento CE n. 2913 del 1992) fondano la responsabilità solidale al soddisfacimento dell’obbligazione tributaria con riguardo al concorrente nel reato di contrabbando, stabilendo che sono obbligati al pagamento dei tributi evasi, in solido tra loro, i soggetti che hanno sottratto la merce al controllo doganale, e coloro che  hanno concorso alla sottrazione della merce a tale controllo, pertanto il pubblico ufficiale addetto al servizio di dogana che, mediante false attestazioni, ha agevolato l’ingresso nel territorio dello Stato di merce di contrabbando è tenuto al pagamento del tributo.

 

Link per la sentenza

Massime precedenti conformi 

Massime precedenti difformi