IMPOSTE INDIRETTE
Sez. 5 – Ordinanza n. 2860 del 31/01/2019
DIRITTI DOGANALI – Art. 2 del Regolamento CE n. 2144 del 1987 e artt. 3 e 4 del Regolamento CE n. 1031 del 1988 – Soggetti obbligati al pagamento dei tributi evasi
In materia di tributi doganali, gli artt. 2 del Regolamento CE n. 2144 del 1987, 3 e 4 del Regolamento CE n. 1031 del 1988 (applicabili “ratione temporis”, le cui prescrizioni sono state successivamente recepite dagli artt. 201, comma 3 e 202, comma 3 del Regolamento CE n. 2913 del 1992) fondano la responsabilità solidale al soddisfacimento dell’obbligazione tributaria con riguardo al concorrente nel reato di contrabbando, stabilendo che sono obbligati al pagamento dei tributi evasi, in solido tra loro, i soggetti che hanno sottratto la merce al controllo doganale, e coloro che hanno concorso alla sottrazione della merce a tale controllo, pertanto il pubblico ufficiale addetto al servizio di dogana che, mediante false attestazioni, ha agevolato l’ingresso nel territorio dello Stato di merce di contrabbando è tenuto al pagamento del tributo.
Massime precedenti conformi
Massime precedenti difformi