CONTENZIOSO
Sez. 5 – Ordinanza n. 2585 del 30/01/2019
PROCESSO – Violazione del termine previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 – Tardiva costituzione del resistente – Decadenze
Nel processo tributario, se la parte resistente viola il termine previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione, subisce la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e nonché di fare istanza per la chiamata di terzi nel giudizio, essendogli consentito solo negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa attrice, o di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate, nonchè di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto.
Massime precedenti conformi Cass. n. 6734 del 2015
Massime precedenti difformi