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Imposta di registro – Aliquota agevolata per il trasferimento di immobili – Società di mutuo soccorso.

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta di registro – Aliquota agevolata per il trasferimento di immobili – Società di mutuo soccorso.

 

In tema di imposta di registro, le società di mutuo soccorso possono usufruire dell’aliquota agevolata prevista dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990, essendo enti equiparabili alle ONLUS di cui al d.lgs. n. 460 del 1997, dovendosi rilevare che l’art. 9 della l. n. 3818 del 1886 non è stato abrogato dall’art. 42 del d.lgs. n. 601 del 1973, norma che ha eliminato solo alcuni benefici fiscali con riferimento all’IRPEF, IRPEG ed ILOR e non è riferibile, tenuto conto del principio di tassatività, anche all’imposta di registro.

 

 

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Massime precedenti conformi 

Massime precedenti difformi