IMPOSTE INDIRETTE
Sez. 5 – , Sentenza n. 3388 del 06/02/2019
IMPOSTE IPOCATASTALI -Avviso di rettifica e di liquidazione di maggiore imposta – Motivazione – Comparazione con immobili similari – Contenuto sintetico dell’atto utilizzato come parametro di riferimento – Sufficienza – Necessità di allegazione dell’atto utilizzato in comparazione – Esclusione – Fattispecie
In tema di imposte ipotecarie e catastali, è sufficientemente motivato l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta commisurata alla base imponibile dell’imposta di registro, adottato a seguito di comparazione con immobili similari, ove contenga il riferimento al contenuto essenziale dell’atto utilizzato come parametro di riferimento, che consente al contribuente di comprendere il parametro impiegato per la rettifica, sicchè, in tal caso, non ne è necessaria l’allegazione dello stesso all’atto impositivo, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000. (Nella fattispecie, la S.C. non ha ritenuto sufficientemente motivato l’avviso di rettifica e di liquidazione che rinviava per relationem ad altri atti riguardanti beni, utilizzati come parametro, che non avevano la medesima destinazione di quello oggetto dell’avviso di rettifica, e l’atto di compravendita comparativo non riportava i numeri di repertorio e di raccolta, né la data precisa né il nominativo del notaio rogante).
Massime precedenti conformi Cass. n. 21066 del 2017
Massime precedenti difformi