IMPOSTE INDIRETTE
Sez. 5 – , Ordinanza n. 3409 del 06/02/2019
REGISTRO – Rendita catastale attribuita provvisoriamente a seguito di procedura DOCFA – Meccanismo del cd. “prezzo-valore” – Operatività – Erronea indicazione nell’atto di trasferimento del valore catastale – Conseguenze.
In tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali, con riferimento ad immobili con attribuzione di rendita proposta con la procedura DOCFA, in ipotesi di vendita di un immobile provvisto di rendita catastale “proposta”, il contribuente può̀ chiedere l’applicazione del regime di determinazione dell’imponibile basato sul criterio del cd. “prezzo-valore”, di cui all’art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 – incentrato sul presupposto che l’immobile sia fornito di una rendita – e la relativa istanza deve intendersi quale richiesta di attribuzione della rendita catastale, ai fini della valutazione automatica di cui al detto art. 52, comma 4,del d.P.R. citato. La circostanza che nell’atto di cessione del bene si faccia richiesta di applicazione del meccanismo del “prezzo –valore” deve intendersi essa stessa quale richiesta di attribuzione della rendita catastale (che diverrà) definitiva. Essendo il valore catastale definitivo “base imponibile”, l’ufficio dovrà riscuotere unicamente l’imposta calcolata sulla differenza tra il valore originariamente tassato e quello successivamente determinato, con i relativi interessi, senza penalità, e soprattutto senza che rilevi il maggiore corrispettivo pattuito o valore reale dichiarato.
Massime precedenti conformi
Massime precedenti difformi