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Ordinanza della Commissione tributaria regionale di Campania del 10/11/2017

Ordinanza della Commissione tributaria regionale di Campania del 10/11/2017

 

Imposte e tasse – Tributi erariali e locali – Notificazione degli atti impositivi e dei ruoli – Notificazione diretta tramite il servizio postale eseguita dagli uffici finanziari o dagli enti locali nonché dagli enti di riscossione – Mancata applicazione, secondo l’interpretazione della Corte di cassazione assunta come “diritto vivente”, delle modalità di notificazione previste dalla legge n. 890 del 1982 (in particolare delle previsioni dell’ultimo comma dell’art. 7 sulla trasmissione della comunicazione di avvenuta notificazione, in caso di mancata consegna personale) – Irragionevolezza della mancata applicazione, per atti idonei a incidere sulla sfera patrimoniale del destinatario e aventi valenza processuale, di un procedimento che realizzi la presunzione di certezza giuridica di conoscenza – Irragionevole disparità di trattamento rispetto alle notificazioni di altri atti della Pubblica amministrazione incidenti sul patrimonio o sulla persona – Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla notificazione dei medesimi atti eseguita tramite Ufficiale giudiziario o messo – Lesione del diritto alla difesa – Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU – Violazione del principio della parità delle armi – Violazione dei principi del buon andamento e dell’imparzialità.