IMPOSTE INDIRETTE
Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4344 del 14/02/2019
IVA –Operazioni oggettivamente inesistenti – Sovrafatturazione – Principio della cartolarità ex art. 21 comma 7 del d.P.R. n. 633 del 1972 – Violazione del principio della neutralità dell’imposta – Esclusione
In tema di IVA, in ipotesi di sovrafatturazione di operazioni commerciali oggettivamente inesistenti, il principio di “cartolarità” sancito dall’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo modificato dall’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2015), determina l’insorgenza del rapporto impositivo a seguito della semplice “emissione” della fattura, posto che il documento contabile può essere sempre utilizzato ai fini fiscali fino a quando non è sottratto al commercio giuridico, senza che tale principio violi quello della neutralità dell’IVA.
Massime precedenti conformi
Massime precedenti difformi