IMPOSTE DIRETTE
Sez. 5 – Sentenza n. 5264 del 22/02/2019
IRPEG – Abolizione del regime di indeducibilità – Operazioni in “Black list” – Art. 1, commi 301, 302, 303 della l. n. 296 del 2006 – Retroattività – Onere della prova contraria – Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 417 del 2015.
Ai sensi dell’art. 1, commi 301, 302, 303, della l. n. 296 del 2006, l’abolizione del regime di indeducibilità dei costi relativi ad operazioni commerciali intercorse con soggetti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata (cd. “black list“), ha carattere retroattivo, pertanto la deducibilità di tali costi è subordinata alla prova dell’operatività dell’impresa estera contraente ed alla effettività della transazione commerciale, mentre, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 417 del 2015, non è più richiesto il requisito dello svolgimento effettivo di attività commerciale.
Massime precedenti conformi
Massime precedenti difformi