VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI
Sez. 5 – Ordinanza n. 4927 del 20/02/2019
SANZIONI Amministrative – Art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 197 – Gravità della violazione desumibile dalla gravità della condotta dell’agente.
L’art. 7, comma1, del d.lgs. n. 472 del 1997 va interpretato nel senso che, ai fini della determinazione della sanzione, il giudice deve fare riferimento ai parametri normativi della gravità della violazione, dell’opera successivamente svolta dall’agente per eliminare o attenuarne le conseguenze, della personalità dello stesso, desumibile anche dai precedenti in ambito fiscale e, infine, delle sue condizioni economico-sociali. Ne consegue che l’importanza della violazione può essere desunta anche dalla gravità condotta dell’agente, la quale se ha rilevanza penale, quale espressione di un disvalore normativo maggiore rispetto alle violazioni non sanzionate penalmente, giustifica l’applicazione di una sanzione superiore al minimo edittale.
Massime precedenti conformi
Massime precedenti difformi