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Sez. 5 – , Ordinanza n. 4045 del 12/02/2019

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Sez. 5 – , Ordinanza n. 4045 del 12/02/2019

 

IVA -Cessione intracomunitaria –Vendita con clausola “franco fabbrica” – Diritto all’esenzione –   Onere probatorio a carico del cedente

In tema di cessioni intracomunitarie,  in caso di vendita con clausola “franco fabbrica” il cedente, ai fini del’esenzione dell’IVA, è tenuto a dimostrare l’effettività dell’esportazione della merce nel territorio dello Stato nel quale risiede il cessionario o, in mancanza, di fornire adeguata prova della propria buona fede, ossia di aver adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere, per non essere coinvolto in un’evasione fiscale avendo riguardo alle circostanze del caso concreto. Ne consegue che deve fornire la prova documentale dell’effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione, nonché di altri fatti (“secondari”), dai quali desumere la presenza delle merci in un territorio diverso dallo Stato di residenza, ovvero, nelle situazioni in cui la documentazione sia in possesso di terzi non collaboranti e non sia acquisibile da altri soggetti, di aver espressamente preso accordi, nei contratti stipulati con vettore, spedizioniere e cessionario, sull’obbligo di consegna del documento e, laddove si sia verificato un inadempimento, di aver esperito anche ogni utile iniziativa giudiziaria.

 

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Massime precedenti conformi

Massime precedenti difformi