logo home

Sez. 5 , Ordinanza n. 3739 del 08/02/2019

IMPOSTE INDIRETTE Sez. 5 , Ordinanza n. 3739 del 08/02/2019 DAZI DOGANALI – Certificato di origine preferenziale della merce EUR 1 ritenuto valido – Controlli “a posteriori” – Ammissibilità –  Ragioni. In tema di dazi doganali, il certificato di origine preferenziale della merce EUR 1, pur se ritenuto inizialmente attendibile dall’autorità doganale, non impedisce che siano  eseguiti controlli “a posteriori” da parte delle autorità preposte, con lo scopo di confermare l’origine della merce, atteso che al momento dell’accettazione iniziale della dichiarazione del contribuente  le autorità doganali non esprimono alcuna valutazione sull’esattezza delle informazioni fornite dallo stesso dichiarante, delle quali solo quest’ultimo si assume la responsabilità, con la conseguenza che tale certificazione non osta a successivi controlli. Link per la sentenza Massime precedenti conformi Massime precedenti difformi 


QUESTA E UN ANTEPRIMA DEL CONTENUTO RISERVATO AI MEMBRI DEL SITO. SE SEI UN UTENTE ESISTENTE, EFFETTUA IL LOGIN. I NUOVI UTENTI POSSONO CONTATTARE LA AMT PER ESSERE REGISTRATI