IMPOSTE INDIRETTE
Sez. 5 , Ordinanza n. 3078 del 01/02/2019
DAZI DOGANALI – Notifica degli atti di contestazione effettuata ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. n. 43 del 1973 agli spedizionieri doganali – Validità in quanto disposizione non abrogata della l. n. 213 del 2000
In tema di dazi doganali, gli atti di contestazione emessi nei confronti dei contribuenti sono validamente notificati agli spedizionieri doganali ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. n. 43 del 1973, atteso che tale disposizione non è stata abrogata dagli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 213 del 2000, non essendo con tale disciplina incompatibile, avente differente oggetto, in quanto ha la finalità di precisare quali siano le competenze degli spedizionieri in ragione di previsioni di carattere speciale relative ai Centri di assistenza doganale.
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Massime precedenti conformi
Massime precedenti difformi