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Sez. 5 , Ordinanza n. 3078 del 01/02/2019

IMPOSTE INDIRETTE

Sez. 5 , Ordinanza n. 3078 del 01/02/2019

 

DAZI DOGANALI – Notifica degli atti di contestazione effettuata ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. n. 43 del 1973 agli spedizionieri doganali – Validità in quanto disposizione non abrogata della l. n. 213 del 2000

 

In tema di dazi doganali, gli atti di contestazione emessi nei confronti dei contribuenti sono validamente notificati agli spedizionieri doganali ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. n. 43 del 1973,  atteso che tale disposizione  non è stata abrogata  dagli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 213 del 2000, non essendo con tale disciplina incompatibile,  avente differente oggetto, in quanto ha la finalità di precisare quali siano le competenze degli spedizionieri  in ragione di previsioni di carattere speciale relative ai Centri di assistenza doganale.

Link per la sentenza

Massime precedenti conformi 

Massime precedenti difformi