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2.Sez. 5 – , Sentenza n. 8513 del 27/03/2019

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2.Sez.  5  – ,   Sentenza n.  8513 del 27/03/2019

Dazi e diritti doganali in pendenza di giudizio e prima della decisione – Riscossione – art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992

In tema di riscossione di dazi e diritti doganali, qualora il contribuente abbia impugnato l’avviso di rettifica e non sia ancora intervenuta la decisione di primo grado, non è preclusa all’Amministrazione finanziaria l’iscrizione a ruolo dell’intero importo dovuto, posto che,

da un lato, l’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere una diversa modulazione dell’ammontare del tributo dovuto in relazione alla progressione dei gradi di giudizio, trova applicazione nella fase del post decisum e non in quella dell’ante decisum, mentre non vi è in materia doganale, una norma analoga all’art. 15, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che, per la riscossione delle imposte dirette sui redditi, limita, a seguito dell’impugnativa, l’importo iscrivibile a ruolo a quello pertinente alla “fase amministrativa” del procedimento, ossia dalla notifica dell’atto impositivo sino alla decisione di primo grado, tanto più che una limitazione dell’iscrizione a ruolo dell’importo accertato anteriormente alla decisione giurisdizionale, si porrebbe in contrasto con l’art. 244 del codice doganale comunitario.

 

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Massime precedenti conformi :  N. 20669 del 2014

Massime precedenti difformi