IMPOSTE INDIRETTE
1.Sez. 5 – , Ordinanza n. 8155 del 22/03/2019
IVA su operazioni doganali – Termine di cui all’art. 5, comma 3, l. n. 213 del 2000 – Perentorietà – Fondamento e conseguenze.
In tema di IVA su operazioni doganali compiute tra il 1° e il 24 dicembre, il termine del 30 dicembre di ciascun anno previsto dall’art. 5, comma 3, della l. n. 213 del 2000, pur in
difetto di espressa indicazione normativa, deve ritenersi perentorio, in quanto la perentorietà è immanente a detto termine in ragione del suo correlarsi a ragioni pubblicistiche, avendo lo scopo di assicurare il versamento del tributo in un termine utile ad imputarlo all’esercizio finanziario in corso. Tale termine deve ritenersi prorogato “ipso iure” al giorno successivo ove detta data ricada in un giorno festivo, trattandosi di un principio immanente nel nostro sistema, dovendosi escludere che la locuzione “non oltre” contenuta nel terzo comma dell’art. 5 della l. n. 213 del 2000 possa essere interpretata quale deroga a detto principio.
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Massime precedenti conformi
Massime precedenti difformi