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Sez. 5, Ordinanza n. 3277 del 05/02/2019

FINANZA LOCALE

Sez. 5, Ordinanza n. 3277 del 05/02/2019

 ICI – Centrale idroelettrica – Fabbricato iscritto nel gruppo catastale D – Successiva iscrizione nella categoria F/4 – Determinazione della base imponibile – Criteri.

In tema di ICI, la determinazione della base imponibile di fabbricati privi di rendita (Categoria F/4) di una centrale idroelettrica (nella specie condotta forzata, turbina, apparecchiature, strade di accesso alla centrale), è quello del criterio del valore contabile, ossia sull’ammontare al loro delle quote di ammortamento che risultano dalle scritture contabili, previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 n. 1992. Tale criterio deve applicarsi non solo ai fabbricati classificabili nel gruppo D non iscritti in catasto, ma anche a quelli già accatastati in tale gruppo, che, a seguito di variazione catastale, siano stati iscritti nella categoria F/4, destinata alle unità in corso di definizione, fino quando non venga presentata la richiesta di attribuzione di rendita. Il criterio del valore contabile si applica fino a quando la richiesta di attribuzione di rendita non viene formulata, mentre dal momento in cui si fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto a pagare una somma maggiore, o, avere diritto di pagare una somma minore, potendo chiedere il relativo rimborso nei termini di legge.

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Massime precedenti conformi 

Massime precedenti difformi