FINANZA LOCALE
Sez. 5 – , Ordinanza n. 3268 del 05/02/2019
ICI – Alloggi di servizio dei militari e delle relative famiglie – Esenzione art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992 – Applicabilità – Esclusione in quanto utilizzati per esigenze di preminente carattere privato e non per finalità di istituto.
In tema di ICI, l’esenzione riconosciuta dall’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati spetta soltanto ove gli stessi siano direttamente ed immediatamente destinati a finalità istituzionali, sicché tale esenzione non è applicabile per gli alloggi di servizio dei militari e delle relative famiglie, il cui godimento è dato in concessione a fronte di un pagamento di un canone, ed essendo utilizzati per esigenze di carattere privato e non per l’assolvimento di finalità di istituto.
Massime precedenti conformi
Massime precedenti difformi