CONTENZIOSO – Giurisdizione – Sentenza n. 34447 del 24.12.2019
Giurisdizione – Prescrizione maturata dopo la cartella di pagamento – Eccezione in sede di ammissione al passivo fallimentare – Cognizione – Giudice tributario – Esclusione.
La Corte di cassazione, Sez. Un., con sentenza, hanno così statuito: In tema di giurisdizione, ha affermato che “l’eccezione di prescrizione del credito tributario maturata dopo la notifica della cartella di pagamento, che il curatore ha sollevato in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato in sede di verifica dei crediti e del tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, mentre non può configurarsi la giurisdizione del giudice tributario, atteso che la notifica della cartella, non impugnata dal contribuente, determina l’esaurimento del potere impositivo ed il consolidamento della pretesa fiscale.