Sez. 5 – , Sentenza n. 31804 del 05/12/2019
Condono fiscale per definizione della lite pendente – ex art. 16 della l. n. 289 del 2002 – Concetto normativo di lite pendente ed ambito applicativo – Fattispecie in tema di imposta di successione.
In tema di condono fiscale, non rientra nel concetto normativo di “lite pendente” e, quindi, non può usufruire della definizione agevolata ai sensi dell’art. 16 della l. n. 289 del 2002, la controversia avente ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati senza il previo esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione. Ne consegue che la controversia conseguente all’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, se emesso previa valutazione e rettifica, da parte dell’ufficio finanziario, della congruità dei valori e dell’effettiva esistenza delle passività dichiarate, può usufruire del beneficio fiscale. L’avviso di liquidazione dell’imposta di successione è quindi compreso fra gli atti impositivi cui si riferisce l’art. 16 della legge di condono, contenendo necessariamente una valutazione di congruità, e non essendo finalizzato alla mera o automatica liquidazione e riscossione dell’imposta, in base a valori incontestati ed a parametri prestabiliti