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PROCESSO – GIURISDIZIONE – Ordinanza n. 6630 del 10.3.2021 – Giurisdizione – Impugnazione di atto di pignoramento per mancata notifica di cartelle di pagamento – Tutela avanti la giurisdizione tributaria – Iscrivibilità nel modello di carattere impugnatorio di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, con il rispetto del termine di 60 giorni (art. 21, stesso decreto) – Configurabilità di un’azione, sempre proponibile , di accertamento negativo del debito  tributario – Esclusione

PROCESSO – GIURISDIZIONE – Ordinanza n. 6630 del 10.3.2021

Giurisdizione – Impugnazione di atto di pignoramento per mancata notifica di cartelle di pagamento – Tutela avanti la giurisdizione tributaria – Iscrivibilità nel modello di carattere impugnatorio di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, con il rispetto del termine di 60 giorni (art. 21, stesso decreto) – Configurabilità di un’azione, sempre proponibile , di accertamento negativo del debito  tributario – Esclusione

La Corte di cassazione, sez. 5, con ordinanza, ha così statuito: Quando la tutela concerne un atto esecutivo che si assume viziato per la mancanza o l’invalidità (sia per nullità sia per inesistenza) della notificazione della cartella o dell’intimazione oppure per vizi formali inerenti al loro profilo di contenuto forma, l’azione davanti al giudice tributario non è un’opposizione agli esecutivi secondo il modello di cui all’art. 617 cod. proc. civ., ma un giudizio ai sensi dell’art. 19, comma 3, del citato d.lgs. Ne consegue che la facoltà di impugnazione deve essere esercitata – secondo regola generale – nel rispetto del termine previsto di 60 giorni ex art.21 cit.; sicché l’avvenuta conoscenza dell’atto esplica effetto in ordine non soltanto alla determinazione in capo al contribuente della legittimazione ad impugnare, ma anche al termine di esercizio di tale legittimazione. Tanto più considerato che né la tipologia, non direttamente impositiva, dell’atto impugnato, nè le modalità non notificatorie della sua conoscenza da parte del contribuente, sono in grado di mutare – mediante l’ipotetica configurazione, in realtà non prevista dall’ordinamento, di un’azione, sempre proponibile, di accertamento negativo del debito tributario – la natura prettamente impugnatoria del processo di cui l’atto viene a costituire l’oggetto precipuo; con conseguente applicabilità delle modalità generali di introduzione del giudizio di impugnazione, a cominciare appunto dal termine decadenziale di proposizione.
CASS., S.U., 7822/2020

 

 

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