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ICI – Ordinanza n. 4997 del 25/02/2020 – ICI – Esenzione  ex art 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 – Differenza tra finalità istituzionali degli Enti e servizi pubblici – Consorzio ASI (Area sviluppo industriale)

Sez. 5 – , Ordinanza n. 4997 del 25/02/2020

ICI – Esenzione  ex art 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 – Differenza tra finalità istituzionali degli Enti e servizi pubblici – Consorzio ASI (Area sviluppo industriale)

In tema di ICI, l’esenzione di cui all’art. 7 comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, in quanto norma di stretta interpretazione avendo natura derogatoria di previsioni impositive generali, si applica soltanto agli immobili, ivi elencati, posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”; peraltro, le “finalità istituzionali”, proprie dell’ente locale, non possono essere identificate con il concetto di “servizi pubblici”, i quali, non rientrandovi, possono essere svolti anche tramite altri soggetti, quali le aziende municipalizzate, altri enti o società (tra cui, nella specie, il Consorzio ASI – Area sviluppo industriale), non aventi diritto a godere di detta esenzione in quanto svolgenti attività commerciale.

link alla sentenza

 

Conf. Cass. n.24593 del 2010