VIOLAZIONI TRIBUTARIE – SANZIONI – CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA n. 17027, DEPOSITATA il 16 giugno 2021
Sanzioni – Crisi di liquidità – Esimente della forza maggiore – Necessità della prova della sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anomale ed estranee all’operatore e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale
La Corte di cassazione, sez. 5, con ordinanza, ha così statuito: La giurisprudenza di questa Corte ritiene, in termini del tutto analoghi a quella della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia UE, 18 luglio 2013, Eurofit, C-99/12, punto 31). che la forza maggiore postula la sussistenza di un’obbligazione riferita, direttamente o indirettamente, a una imposta rimasta inadempiuta per la presenza di circostanze anomali e imprevedibili, non imputabili all’operatore (Cass., Sez. V, 23 febbraio 2021, n. 4757), ascrivibili a una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile (Cass., Sez. U., 23 aprile 2020, n. 8094). In particolare, si è ritenuto, in materia di accise, che la sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisca, di per sé, forza maggiore, ai fini dell’operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, essendo invece necessaria la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, mediante l’adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrifici eccessivi (Cass., Sez. VI, 28 settembre 2020, n. 20389; Cass., Sez. V, 22 marzo 2019, n. 8175; Cass., Sez. VI, 29 marzo 2018, n. 7850).