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VIOLAZIONI TRIBUTARIE – SANZIONI –  CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA n. 15415, DEPOSITATA il 3.6.2021 – Sanzioni – Crisi di liquidità – Esimente della forza maggiore – Necessità della prova della non imputabilità della crisi dell’azienda e della impossibilità di fronteggiarla  con idonee e concrete misure

VIOLAZIONI TRIBUTARIE – SANZIONI –  CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA n. 15415, DEPOSITATA il 3.6.2021

Sanzioni – Crisi di liquidità – Esimente della forza maggiore – Necessità della prova della non imputabilità della crisi dell’azienda e della impossibilità di fronteggiarla  con idonee e concrete misure

La Corte di cassazione, sez. 5, con ordinanza, ha così statuito: Questa Corte non esclude che, in astratto, si possano configurare casi che giustificano l’invocarsi di assenza del dolo o di assoluta impossibilità di adempiere l’obbligazione tributaria ma l’ apprezzamento di tali casi è devoluto al giudice del merito e come tale è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato ed al fine di una verifica in merito è necessario che siano assolti gli oneri di allegazione che, per quanto attiene alla lamentata crisi di liquidità, dovranno investire non solo l’aspetto della non imputabilità a chi abbia omesso il versamento della crisi economica che ha investito l’azienda o la sua persona, ma anche la prova che tale crisi non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso, da parte dell’imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto (non ultimo, il ricorso al credito bancario),In altri termini, il ricorrente che voglia giovarsi in concreto dell’ esimente, evidentemente riconducibile alla forza maggiore, dovrà dare prova che non gli sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, atte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili. ( cass. pen. N.10813/2014).

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