logo home

IMPOSTE INDIRETTE – REGISTRO – COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PESARO URBINO – SENTENZA n. 251, DEPOSITATA il 22.10.2021 – Registro – Clausola penale – Carattere accessorio – Soggezione a imposta di registro in misura fissa – Esclusione

IMPOSTE INDIRETTE – REGISTRO – COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PESARO URBINO – SENTENZA n. 251, DEPOSITATA il 22.10.2021

Registro – Clausola penale – Carattere accessorio – Soggezione a imposta di registro in misura fissa – Esclusione

 

La CTP di Pesaro Urbino, con sentenza, ha così statuito: Va evidenziato evidenziare il carattere manifestamente accessorio della clausola. E’ finanche eccessivo scomodare sul punto la Suprema Corte (sent. 18779/2005), citandone la massima: “Stante la natura accessoria della clausola penale rispetto al contratto che la prevede, l’obbligo che da essa deriva non può sussistere autonomamente rispetto all’obbligazione principale.” (ricorso, pag. 19). A riprova, dovrebbe bastare la seguente osservazione logica: se un contratto fosse inesistente/nullo per una qualunque ragione (perché stipulato ioci causa, o per incapacità di un contraente, o per inesistenza dell’oggetto, o per illiceità della causa e/o dei motivi, o per inosservanza della forma prescritta dalla legge sotto pena di nullità, etc.), nessuno potrebbe legittimamente pretendere l’esecuzione di una clausola penale in esso contratto prevista (1)

 

(1) Il Fisco è sempre stato fermo sull0’applicazione dell’imposta in misura fissa in quanto pattuizione sospensivamente condizionata al verificarsi dell’evento che genera il risarcimento. In tal caso trova applicazione l’imposta proporzionale del 3% (art. 9, DPR 13!/1986).

 

 

Link alla sentenza

TORNA ALLA PAGINA PRINCIPALE