VIOLAZIONI TRIBUTARIE E SANZIONI – Sentenza n. 27963 del 7.12.2020
IVA –Presentazione di dichiarazione infedele– Applicazione della sanzione ex art. 5 del d.lgs. n. 471 del 1997 per mancato pagamento dell’imposta– Assorbimento della sanzione meno grave ex art. 13 del d.lgs. 471 cit.
La Corte di cassazione, sez. 5, con sentenza, ha così statuito: In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la sanzione di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 471 del 1997 si applica in caso di dichiarazione infedele che si realizza quando il contribuente indica nella dichiarazione un importo inferiore a quello dovuto, mentre la sanzione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 si applica in caso di mancato pagamento, alle scadenze stabilite, delle somme indicate dal contribuente nella dichiarazione, senza che rilevi al riguardo la loro indicazione nella contabilità. Ne consegue che nel caso in cui il contribuente, nella dichiarazione annuale IVA, ometta di indicare effettivamente il dovuto, il mancato pagamento dell’imposta determina l’applicazione della sanzione di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 471 cit., con conseguente assorbimento della sanzione meno grave di cui all’art. 13 del d.lgs. cit.