VIOLAZIONI TRIBUTARIE E SANZIONI – Sentenza n. 28398 del 17.12.2020
SANZIONI – Tipologie fondamentali – Conseguenti a violazioni “sostanziali”, “formali” e “meramente formali”
La Corte di cassazione, sez. 5, con sentenza, ha statuito: Le fattispecie trasgressive tributarie, in ragione del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, della L. n. 212 del 2020 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), e 6, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 472 del 1997, possono in particolare essere raggruppate nelle seguenti tre tipologie fondamentali. Violazioni “sostanziali”, in quanto comunque incidenti sulla base imponibile o sull’imposta o sul versamento; violazioni “formali”, cioè tali da arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, pur non incidendo sulla base imponibile o sul versamento; violazioni “meramente formali”, perché non incidenti sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo (quindi non sostanziali) e non arrecanti pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo (quindi non formali). Solo tali ultime violazioni, come emerge dal citato combinato disposto, sono dunque caratterizzate dalla non punibilità delle condotte per assenza di offensività delle stesse (Cass. 901/2019; 12639/2017; 14401e 14402/2014).